Motivazione per relationem e specificità del motivo in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 1145 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione dell’avviso di accertamento, la motivazione per relationem è legittima a condizione che il contenuto degli atti o documenti richiamati e non allegati sia riprodotto, nei suoi profili essenziali, all’interno dell’atto impositivo. Il ricorso per cassazione che assuma l’erroneità di una statuizione di difetto motivazionale non può limitarsi a riprodurre il contenuto dell’atto pretermesso, ma deve contrastare il preciso accertamento fattuale del giudice di merito, dimostrando che quel contenuto era stato effettivamente trasfuso nell’atto impugnato. In difetto, il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Parimenti inammissibile, per non cogliere la ratio decidendi, è il motivo che censuri il criterio di riparto dell’onere probatorio in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, quando la decisione impugnata si sia arrestata a un profilo procedimentale preliminare di nullità, senza pronunciarsi sul merito delle riprese.
Il Fatto
La società contribuente, operante nel settore delle costruzioni, riceveva un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativamente all’anno di imposta 2006. L’Amministrazione finanziaria, all’esito di attività ispettiva svolta nei confronti di una diversa impresa, riteneva oggettivamente inesistenti i lavori di pavimentazione, tramezzatura e opere murarie fatturati da quest’ultima in favore della società, per un costo complessivo di euro 150.000,00, con conseguente liquidazione di maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, escludendo i presupposti del raddoppio dei termini e ravvisando la carenza di motivazione dell’atto. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia, condividendo il difetto motivazionale. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; la contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato per tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la violazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della legge n. 212 del 2000, sostenendo che l’avviso potesse contenere una motivazione per relationem ad altri atti, riprodotti nel loro contenuto essenziale.
La Corte riconosce che il principio di diritto posto a base della censura è astrattamente condivisibile: la motivazione per relationem è possibile purché il contenuto degli atti richiamati e non allegati sia riprodotto nell’atto impugnato nei suoi contenuti essenziali. Il motivo, tuttavia, è inammissibile per difetto di specificità.
La sentenza impugnata ha accertato che gli elementi indiziari essenziali, dai quali desumere l’inesistenza oggettiva delle operazioni, derivavano dagli esiti di un accertamento nei confronti di altra impresa, contenuti in un processo verbale di accesso e contestazione richiamato solo in maniera apodittica e non allegato all’avviso. Era pertanto onere dell’Agenzia contrastare tale preciso accertamento fattuale riproducendo il contenuto dell’avviso, per consentire alla Corte di verificare se questo sintetizzasse i punti essenziali del verbale.
Con il secondo motivo l’Agenzia prospettava la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in materia di ripartizione dell’onere probatorio. Anche tale censura è inammissibile per difetto di specificità e per non cogliere la ratio decidendi: nessun capo della sentenza di appello si pronuncia sul merito delle riprese, essendosi il giudice arrestato al profilo procedimentale preliminare della nullità dell’avviso per difetto di motivazione, senza giungere a vagliare il criterio di riparto della prova.
Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, proposto nella denegata ipotesi di accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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