Diniego parziale di autotutela impugnabile solo per interesse generale (Cass. civ. Sez. V n. 21590 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un atto antecedente obbligatoriamente impugnabile ex art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, nel testo applicabile ratione temporis, divenuto definitivo per mancata impugnazione — quale è l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 — il sindacato del giudice tributario sul successivo diniego di autotutela relativo alla cartella di pagamento sottesa a tale iscrizione è consentito, oltre che in presenza di tempestività dell’impugnazione nei 60 giorni di cui all’art. 21 del d. lgs. n. 546 del 1992, nei limiti dell’accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell’Amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto, originarie o sopravvenute. Il diniego parziale non può divenire strumento per aggirare la decadenza maturata sull’atto intermedio obbligatoriamente impugnabile, rimettendo in discussione il merito della pretesa erariale.
Il Fatto
Un contribuente, usufruttuario di un immobile, si vede iscritta ipoteca il 14.9.2007 ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/73, a fondamento della quale erano poste sette cartelle di pagamento. Dopo aver presentato istanza di rateizzazione e due richieste di sgravio, la seconda delle quali solo parzialmente accolta dall’Amministrazione, il contribuente impugna davanti al giudice tributario sia l’iscrizione ipotecaria sia il diniego parziale di autotutela, assumendo la mancata notifica delle cartelle sottostanti.
Il giudice di primo grado aveva declinato la giurisdizione per le cartelle di natura previdenziale e dichiarato l’inammissibilità del ricorso per tardività. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, riformava integralmente la decisione, annullando gli atti impugnati. Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione, con ricorso principale e incidentale; il contribuente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via pregiudiziale il nodo della tempestività del ricorso introduttivo e rileva d’ufficio la sua inammissibilità ab origine. L’iscrizione ipotecaria è atto obbligatoriamente impugnabile nel termine decadenziale ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e-bis), del d. lgs. n. 546/1992, nel testo applicabile ratione temporis; essa risale a quasi cinque anni prima rispetto alla proposizione del ricorso. Il contribuente non ha dedotto né dimostrato di averne avuto conoscenza nei 60 giorni antecedenti.
La Corte ricostruisce la sequenza procedimentale che assicura la corretta formazione della pretesa tributaria: la cartella di pagamento, l’iscrizione ipotecaria — entrambe obbligatoriamente impugnabili — e l’istanza di esercizio del potere di autotutela, accolta solo in parte, che è invece facoltativamente impugnabile. In questa catena di atti, ciascuno destinato a portare la pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente per consentirne la difesa, l’impugnazione dell’ultimo diniego parziale non può riaprire i termini consumati sugli atti precedenti.
Su questa linea la Sezione richiama il proprio orientamento (Cass. Sez. V n. 33610 del 01.12.2023) secondo cui l’annullamento parziale in autotutela di una pretesa non più impugnabile non consente di contestare la pretesa residua per profili di interesse proprio ed esclusivo del contribuente. Il principio viene ulteriormente precisato: il ricorso avverso il diniego parziale di autotutela è ammissibile solo quando si contesti la legittimità del rifiuto (Cass. Sez. V n. 20200 del 25.09.2020), mentre è inammissibile quando si contesti il merito delle cartelle sottostanti (Cass. Sez. V n. 21146 del 24.8.2018; Cass. Sez. V n. 5332 del 22.2.2018).
Il sindacato resta circoscritto all’accertamento di ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell’atto, originarie o sopravvenute, come affermato anche dalla Corte costituzionale n. 181 del 2017, giacché l’autotutela si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente. Nel caso concreto nessun interesse generale è stato allegato o dimostrato.
La Corte cassa quindi la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso introduttivo, lo dichiara inammissibile ex art. 100 cod. proc. civ., per essere la causa proposta ab origine, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ.. Le spese di lite sono integralmente compensate, in ragione dell’esito conseguente al rilievo d’ufficio del profilo decisivo in diritto.
Nota della Redazione
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