Concorso nel reato-fine prova la partecipazione al sodalizio (Cass. pen. Sez. 3 n. 13016 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni avverso provvedimenti de libertate, il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete; è pertanto inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su punti non devoluti o che proponga una mera lettura alternativa degli indizi valorizzati dal giudice di merito, senza dedurre travisamento della prova o illogicità manifesta della motivazione. Il decorso del tempo ha significato neutro nella prognosi di pericolosità, potendo argomentarsi che la persistente adesione al contesto criminogenetico accresca le esigenze cautelari.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del riesame, confermava l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, gravemente indiziato del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di tentata importazione di cocaina. L’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi: contestava l’identificazione nel soggetto indicato come “Peppe” nelle intercettazioni, la sussistenza della partecipazione al sodalizio e del ruolo di capo e finanziatore, la configuribilità del tentativo di importazione e la sussistenza delle esigenze cautelari. Con memoria successiva venivano proposti motivi nuovi. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto; la difesa insisteva per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo da una preliminare verifica di ammissibilità delle censure. Ha osservato che la questione dell’identificazione dell’indagato nel soggetto denominato “Peppe” non era stata posta dinanzi al Tribunale del riesame, né contestata la sintesi dei motivi di doglianza esposta nel provvedimento impugnato, sicché risulta preclusa in sede di legittimità per carenza di devoluzione e per i limiti del giudizio di tassatività ex art. 606 cod. proc. pen.
In ordine agli ulteriori motivi, la Corte ha rilevato che le censure proponevano una diversa lettura delle conversazioni intercettate e degli incontri valorizzati dal giudice di merito, senza confrontarsi adeguatamente con il quadro indiziario complessivo. Ha rammentato che la portata dimostrativa delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e che una interpretazione alternativa è possibile solo in caso di travisamento della prova, ovvero quando il giudice ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, in modo decisivo e incontestabile.
Quanto alla qualifica di capo e finanziatore, la Corte ha osservato che non sussiste l’interesse dell’indagato a ricorrere per escludere la qualifica di organizzatore, atteso che già la mera partecipazione integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Ha ritenuto, comunque, adeguata la motivazione del Tribunale che aveva desunto la posizione verticistica dalla concreta partecipazione a incontri direzionali, dal finanziamento delle attività e dalla richiesta di resoconti.
La Corte ha poi disatteso le censure relative alla configuribilità del tentativo di importazione, rilevando che il Tribunale aveva valorizzato l’accordo di massima su qualità e prezzo, il versamento di un acconto e le conversazioni successive al viaggio all’estero, elementi che superano la soglia della mera preparazione; la mancata riuscita per cause indipendenti dalla volontà degli agenti non elide la rilevanza penale degli atti compiuti.
Infine, ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulle esigenze cautelari, avendo il Tribunale correttamente applicato la presunzione relativa e motivato sull’inadeguatezza delle misure meno afflittive. Ha rimarcato che il decorso del tempo ha significato neutro e che, nel caso di specie, la difesa non aveva indicato elementi per connotarlo in senso favorevole, a fronte del precedente penale e del perdurante inserimento in contesti di criminalità organizzata. All’inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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