Patteggiamento in appello, ricorso inammissibile sui motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. VII n. 10246 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel patteggiamento in appello disciplinato dall’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di secondo grado, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione in funzione dell’accordo sulla pena, limita la propria cognizione ai motivi non rinunciati e non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.. La rinuncia determina una preclusione processuale che rende inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato e che non si siano trasfuse nell’illegalità della sanzione inflitta ovvero nella qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso resta invece ammissibile se deduce vizi attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Il Fatto
La vicenda processuale prende avvio da una sentenza della Corte d’appello di Napoli, emessa ai sensi dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.. Nel giudizio di secondo grado la difesa dell’imputato e il Procuratore generale territoriale concordavano l’accoglimento del motivo relativo alla riduzione della pena, con rinuncia agli altri motivi e indicazione della pena concordata in otto anni di reclusione.
Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancanza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen.. La questione sottoposta alla Corte riguarda pertanto l’ampiezza del sindacato di legittimità sulle sentenze emesse a seguito di patteggiamento in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, prevede che la Corte d’appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme dell’art. 589 cod. proc. pen., dichiarino di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, il Collegio ritiene nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., poi abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92. In forza dell’effetto devolutivo, il giudice d’appello che accoglie la richiesta di pena concordata, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi, limita la cognizione a quelli non rinunciati e non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.. La Corte richiama, sul punto, Sez. 6 n. 35108 del 08/05/2003 e Sez. 5 n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010.
Da ciò discende che la rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale, la quale impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto non gli è più devoluto. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione che investa questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, salvo che esse si siano trasfuse nell’illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, oppure investano la qualificazione giuridica del fatto. Sul punto la Corte richiama Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Sez. 2 n. 30990 del 01/06/2018 e Sez. 6 n. 41254 del 04/07/2019.
Specularmente, il ricorso resta ammissibile quando deduce motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Nel caso concreto, il motivo dedotto attiene alla mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e risulta quindi estraneo all’accordo intervenuto tra le parti. La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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