Legittimo l’uso dei parametri OMI per il calcolo del canone unico patrimoniale (TAR Lazio n. 9290 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di impugnazione di una deliberazione comunale di determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico, la sopravvenuta adozione di una nuova deliberazione che sostituisca quella impugnata determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Tuttavia, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., il giudice può comunque pronunciarsi nel merito alla luce delle statuizioni dell’Adunanza plenaria n. 10 del 2025. Nel merito, le delibere tariffarie che incidono su rapporti in corso e si riferiscono a categorie note di contribuenti sono atti immediatamente lesivi e autonomamente impugnabili entro il termine di decadenza dalla pubblicazione. L’utilizzo dei parametri OMI per la determinazione del canone è legittimo in quanto conforme all’art. 1, comma 824, legge n. 160/2019 e non richiede una base normativa specifica, trattandosi di esercizio della potestà regolamentare comunale ex art. 52 d.lgs. n. 446/1997.

Il Fatto

Le società ricorrenti, esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande in zone centrali di Roma, impugnavano la deliberazione della Giunta Capitolina n. 522/2024 recante la determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale per l’anno 2025, lamentando l’illegittimo utilizzo dei parametri OMI e l’aumento sproporzionato dei canoni senza adeguata motivazione.

Costituitasi Roma Capitale, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale, sostenendo che la delibera richiedesse atti applicativi per produrre effetti. All’udienza pubblica, il Collegio evidenziava la sopravvenuta adozione della deliberazione n. 61/2026, sostitutiva di quella impugnata.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo la deliberazione n. 61/2026 sostituito quella impugnata con differenti tariffe. Ciononostante, conformemente all’Adunanza plenaria n. 10 del 2025, ha ritenuto di pronunciarsi comunque nel merito.

Quanto all’eccezione di inammissibilità, richiamando l’orientamento di Cons. Stato, sez. VII, n. 1093/2025, ha distinto tra regolamenti non immediatamente lesivi e disposizioni auto-applicative. Nella specie, poiché le società risultavano già titolari di concessioni e tenute al versamento del canone, ha applicato il principio di Cons. Stato, sez. V, n. 9778/2025 secondo cui l’atto amministrativo generale che fissa le tariffe è immediatamente lesivo nei confronti del contribuente che conosce la propria categoria, essendo gli atti applicativi meramente esecutivi. L’eccezione è stata respinta.

Sul merito, il Collegio ha ricostruito la natura del canone unico patrimoniale, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 12225/2026 che ne ha affermato la natura tributaria secondo i criteri della Corte costituzionale. Ha poi escluso che la natura tributaria incida sulla legittimità della regolamentazione comunale, non essendo previsto alcun tetto massimo alla determinazione del canone.

Quanto all’uso dei parametri OMI, il TAR ha ritenuto la scelta conforme all’art. 1, comma 824, legge n. 160/2019, che legittima la valutazione della zona occupata. Ha valorizzato l’affidabilità delle rilevazioni dell’Agenzia delle Entrate ex art. 64 d.lgs. n. 300/1999 e la motivazione della delibera, che giustificava il superamento della vetusta classificazione viaria del 1977. Ha infine respinto le censure sulla mancata considerazione del reale vantaggio economico e sulla sproporzione degli aumenti, trattandosi di scelte espressive dell’autonomia finanziaria locale ex artt. 23, 53, 119 Cost. e art. 52 d.lgs. n. 446/1997. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile e comunque respinto nel merito, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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