Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dichiarata su istanza del difensore (TAR Emilia-Romagna n. 418 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della controversia, dichiarata dal difensore della parte ricorrente nel corso dell’udienza pubblica, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza bisogno di esaminare il merito delle censure dedotte. La dichiarazione resa a verbale dal difensore costituisce fatto estintivo del processo, del quale il giudice è tenuto a prendere atto. La natura della controversia in materia di immigrazione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Il Fatto
Un cittadino nigeriano, titolare di permesso di soggiorno per assistenza minori, impugnava il provvedimento del 22 febbraio 2021 con cui la Questura di Modena aveva respinto l’istanza di rinnovo/conversione del titolo a lavoro subordinato. L’amministrazione fondava il diniego su una pluralità di condanne penali, sull’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio e sull’emissione di avviso orale, ritenendo sussistente un quadro di pericolosità sociale ostativo. Il ricorrente deduceva il carattere apparente della motivazione e l’illegittimo automatismo ostativo delle pregresse condanne, non considerando il radicamento familiare, sociale e lavorativo.
Il giudice, espletata una prima fase cautelare negativa, disponeva un’ordinanza istruttoria per acquisire elementi aggiornati sulla condizione personale e sull’esito della vicenda penale. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 il difensore del ricorrente dichiarava a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a fronte della dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente, non restava che prenderne atto e disporre la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La pronuncia si fonda sull’istituto processuale della sopravvenuta carenza d’interesse, che ricorre quando, nel corso del giudizio, viene meno l’utilità concreta che la parte si attende dalla decisione nel merito.
La causa era stata più volte rinviata, sulla base di ordinanze istruttorie finalizzate ad acquisire informazioni aggiornate, ma le parti non avevano prodotto né depositato elementi utili. La sola dichiarazione difensiva, formalizzata a verbale, ha assunto valore dirimente ai fini della definizione del processo, senza che il Tribunale dovesse pronunciarsi sulle questioni di merito dedotte con i motivi di ricorso.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, disponendo la compensazione delle spese di lite, stante la natura della controversia in materia di immigrazione, e ha ordinato l’oscuramento delle generalità della parte, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
Nota della Redazione
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