Concordato in appello: inammissibili le doglianze sul trattamento sanzionatorio concordato (Cass. pen. Sez. 5 n. 13533 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per dedurre motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedervi, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o alla determinazione del trattamento sanzionatorio concordato. In tema di reato continuato, pur dovendo il giudice motivare l’aumento di pena per ciascun reato-satellite, il relativo onere è correlato all’entità degli incrementi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. intervenuto tra il difensore dell’imputato e il Procuratore generale, aveva riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis, 337, 56 e 624-bis cod. pen., concesse le attenuanti generiche e riconosciuta la continuazione.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per asserita carenza motivazionale in relazione agli aumenti di pena stabiliti per i reati-satellite.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato.
La Corte ha richiamato il principio di diritto consolidato secondo cui, avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., sono deducibili in cassazione esclusivamente vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla conformità della pronuncia all’accordo. Ne restano escluse le doglianze sui motivi rinunciati o sulla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
La rinunzia ai motivi sulla responsabilità e l’intervenuto accordo sulla pena precludono, pertanto, qualsiasi questione riguardante la determinazione del trattamento sanzionatorio concordato. La Corte ha comunque ricordato l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 47127 del 2021, per cui il giudice, nel determinare la pena per il reato continuato, deve motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato-satellite; l’onere motivazionale è però proporzionato all’entità degli incrementi.
Nella specie, l’incremento minimo applicato per la continuazione escludeva in radice ogni illegittimità del calcolo, rendendo la censura manifestamente infondata. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 56 c.p. – Delitto tentato
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 624-bis c.p. – Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso