Concorso dell’autista nel trasporto di stupefacenti e pericolo di reiterazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 16659 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la gravità indiziaria ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. non richiede la prova logica, ma un quadro di elementi conoscitivi, rappresentativi e logici, la cui valenza è strumentale alla decisione de libertate. L’inverosimiglianza della tesi difensiva, senza integrare un’inversione dell’onere della prova, può concorrere alla valutazione globale del fatto. L’alibi falso costituisce un indizio di reità che non necessita di una gravità aggiuntiva quando difetti la prova diretta della responsabilità. Ai fini della sussistenza del pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la valutazione deve essere globale, tenendo conto sia delle specifiche modalità del fatto sia della personalità dell’indagato.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che applicava all’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora per il reato di cui all’art. 110 cod. pen. e art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, per un episodio di acquisto e trasporto di cocaina. L’indagato, alla guida di un autoveicolo di proprietà del coindagato, era stato fermato dalla polizia giudiziaria; il passeggero era stato trovato in possesso della sostanza stupefacente. Il conducente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza dei gravi indizi per difetto del dolo di concorso e la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, escludendo qualsiasi confusione tra il piano oggettivo e quello soggettivo nella valutazione del contributo del ricorrente. Ha richiamato il principio per cui la gravità indiziaria si fonda su elementi conoscitivi la cui valenza è meramente strumentale alla decisione sulla libertà personale. La condotta di guida, indispensabile per la realizzazione dell’illecito, poiché il coindagato aveva la patente sospesa, è stata valorizzata come contributo materiale consapevole, alla luce della non verosimiglianza della ricostruzione difensiva del viaggio.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la valutazione del Tribunale immune da vizi di manifesta illogicità. La sussistenza del pericolo concreto di reiterazione è stata correttamente desunta dalle modalità del fatto e dalla personalità dell’indagato, valutata sulla base della condizione di disoccupazione e del precedente specifico in materia di stupefacenti.
La Corte ha infine precisato che la risalenza del precedente non è di per sé ostativa, dovendo la valutazione essere globale e non frazionata sui singoli elementi. L’esito positivo dell’affidamento in prova, pur essendo un dato di personalità, non è stato ritenuto idoneo a superare il quadro indiziario relativo all’attualità del pericolo di recidiva.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso