Falsa attestazione di presenza in servizio e regolarizzazione postuma (Cass. pen. Sez. 4 n. 3332 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di falsa attestazione della propria presenza in servizio, ex art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, la condotta del dipendente pubblico che, dopo essersi allontanato dal posto di lavoro, ometta la timbratura intermedia di uscita e, avvalendosi di un terzo, faccia obliterare il proprio badge per far risultare una presenza continuativa sino al termine dell’orario di lavoro. La successiva richiesta di permesso breve presentata a posteriori non è idonea a sanare la falsa attestazione, atteso che il falso si consuma nel momento in cui il sistema di rilevamento registra una presenza non corrispondente al vero. Il reato è a dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di rappresentare il falso, e non richiede né l’animus nocendi né l’animus decipiendi, poiché il bene giuridico protetto si identifica nella funzione certificativa dei sistemi di rilevazione delle presenze.
Il Fatto
Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Teramo assolveva due imputati, coniugi entrambi dipendenti del medesimo ufficio giudiziario, dal reato di concorso in falsa attestazione della presenza in servizio. Secondo l’imputazione, l’uomo, dirigente amministrativo, obliterava fraudolentemente il badge della moglie, assistente giudiziario, in uscita in sei giornate lavorative, attestandone falsamente la presenza in orari in cui ella era invece assente. Sul ricorso del pubblico ministero, la Corte di cassazione annullava la sentenza assolutoria, censurando la motivazione per non aver chiarito come una successiva richiesta cumulativa di permessi brevi potesse sanare ex post le irregolarità delle timbrature.
La Corte d’appello dell’Aquila, giudicando in sede di rinvio, rivalutava il compendio probatorio e assolveva gli imputati ritenendo il fatto di particolare tenuità, previa affermazione della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi. Avverso tale sentenza gli imputati proponevano ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. per l’asserito mancato rispetto del dictum rescindente e la illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, ha rilevato che la dedotta violazione del giudicato interno era stata formulata in maniera generica. Il giudice del rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione, sicché la Corte d’appello aveva legittimamente operato una rivalutazione del compendio probatorio, accertando i fatti nella loro materialità, non più sindacabili: l’allontanamento della dipendente in ciascuna delle giornate indicate e la successiva registrazione in uscita effettuata dal coniuge tramite il badge personale.
Nel merito, la Corte ha giudicato la motivazione della sentenza impugnata coerente con i dati riportati e non manifestamente illogica. La timbratura del cartellino a fine giornata da parte del coniuge aveva avuto l’effetto di attestare la presenza della dipendente nel periodo compreso tra l’orario di allontanamento e quello della timbratura in uscita, integrando la tipicità oggettiva del reato. Secondo la Corte, la fattispecie punisce “qualunque modalità posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per fare risultare il dipendente in servizio”. La circostanza che la dipendente avesse tentato per ben sei volte di registrare la timbratura intermedia è stata ritenuta indimostrata e logicamente incredibile, così come il reiterato abbandono del badge presso la postazione di lavoro.
La Corte ha inoltre chiarito che, nel caso di permesso breve non previamente richiesto e con assenza protrattasi oltre l’orario di lavoro, non vi era alcuna necessità di effettuare la timbratura in uscita. Questa era quindi funzionale esclusivamente a far apparire la dipendente come presente fino a tale orario, creando nel sistema una rappresentazione della realtà difforme dal vero. Quanto alla regolarizzazione postuma, essa non poteva assumere rilievo: la richiesta di permesso successiva all’obliterazione non sana la falsa attestazione, già consumatasi nel momento della registrazione.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ribadito che il delitto è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di rappresentare il falso, senza che sia necessaria la volontà di creare danno o ingannare. Il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice si identifica nella sola funzione certificativa dei sistemi di rilevazione della presenza, sicché il reato, ascrivibile alla categoria dei reati di pericolo, sussiste anche se la falsa attestazione sia stata posta in essere con la certezza di non produrre alcun danno.
I ricorsi, limitandosi a riproporre gli stessi argomenti già disattesi e a reiterare interpretazioni del dato normativo in aperto contrasto con il tenore letterale della norma, non hanno offerto alcuna ragione logica in fatto e fondata in diritto capace di superare il vaglio di ammissibilità.
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Nota della Redazione
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