La truffa a consumazione prolungata del consulente finanziario e il profitto nell’autoriciclaggio (Cass. pen. Sez. 2 n. 5191 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La truffa deve considerarsi a consumazione prolungata non solo quando a un’unica azione fraudolenta segue una deminutio patrimonii scaglionata nel tempo, ma anche quando l’attività decettiva prosegue al fine di ostacolare lo svelamento della condotta criminosa e di indurre le vittime a effettuare ulteriori versamenti. Nel caso del consulente finanziario che, dopo aver carpito somme con contratti di investimento fittizi, corrisponde periodicamente interessi inesistenti, il reato si consuma nel momento in cui cessa la corresponsione degli interessi. Nei reati di autoriciclaggio, il profitto è individuato nell’intero valore dei beni oggetto di condotte dissimulatorie, non solo nell’eventuale quid pluris derivante dall’investimento; la generazione di un profitto ulteriore è elemento eventuale, non necessario per la consumazione del reato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, con le forme del giudizio abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per molteplici reati di truffa ai danni di clienti che avevano affidato i propri risparmi alla sua qualifica di consulente finanziario, per il reato di esercizio abusivo della raccolta del risparmio e per autoriciclaggio, consistito nel trasferimento del denaro provento delle truffe su conti esteri e nel successivo investimento su piattaforme online. Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la natura di reato istantaneo delle truffe, l’assenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 166 TUF, la mancanza di idoneità dissimulatoria dei trasferimenti di denaro e la necessità di identificare un profitto ulteriore dell’autoriciclaggio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione affronta preliminarmente il tema della consumazione della truffa. Richiamato il principio secondo cui la truffa è reato istantaneo che si perfeziona con l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, il Collegio ne estende l’interpretazione correttiva: la truffa è a consumazione prolungata anche quando l’attività decettiva prosegue al fine di impedire lo svelamento della condotta criminosa. Nel caso di specie, la corresponsione di interessi fittizi aveva una funzione decettiva, perché induceva nei clienti la convinzione della regolarità dell’investimento e consentiva di attrarre nuovi investitori. La deminutio patrimonii, inoltre, era definibile solo con la cessazione dei pagamenti, momento che coincide con l’appropriazione definitiva delle somme e con la conoscenza della frode da parte delle vittime. La Corte precisa che il dies a quo della prescrizione coincide con la consumazione del reato e non con la presentazione della querela, ma nel caso di specie i due momenti coincidono per la struttura della fattispecie.

In ordine al reato di abusiva raccolta del risparmio, la Corte chiarisce che si tratta di reato di pericolo, che si perfeziona con la semplice raccolta dei risparmi da parte del soggetto non abilitato, senza che sia necessario lo svolgimento di un’effettiva attività di investimento. L’abilitazione del ricorrente era limitata all’offerta fuori sede di prodotti finanziari e non comprendeva la raccolta del risparmio.

Quanto all’autoriciclaggio, la Corte riconosce che il mero versamento del profitto su conti intestati all’autore del reato presupposto non integra il delitto per difetto di idoneità dissimulatoria. Nel caso di specie, però, l’elemento decisivo è l’immissione delle somme su piattaforme di investimento online, attività che impediva la ricostruzione delle movimentazioni. Il Collegio supera il risalente orientamento che richiedeva un profitto ulteriore rispetto a quello del reato presupposto, affermando che il disvalore della condotta risiede nella reimmissione nel circuito legale di beni di provenienza illecita e che la sussistenza di un profitto ulteriore è elemento eventuale.

Il quarto motivo è invece fondato: eliminata l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen., le truffe presupposte erano punite con pena massima inferiore a cinque anni, così imponendo l’applicazione della diminuente ad effetto speciale di cui all’art. 648-ter.1, comma 2, cod. pen. (oggi comma 3). La diversa qualificazione comporta il decorso della prescrizione, maturata dopo la sentenza d’appello, e incide sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte, dichiarato inammissibile il ricorso per i capi relativi alle truffe, annulla senza rinvio per il capo di autoriciclaggio perché estinto per prescrizione, con rinvio alla Corte d’appello solo per la rideterminazione della pena.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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