Bancarotta documentale: la prova del sequestro impone l’istruttoria in appello (Cass. pen. Sez. V n. 35494 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che rigetti la richiesta istruttoria difensiva, volta ad acquisire i verbali di perquisizione e sequestro della documentazione contabile della società fallita in altro procedimento penale, deve verificare se l’accertamento sia decisivo ai fini dell’esito del processo. Ove la difesa indichi con precisione gli estremi del procedimento e l’autorità che avrebbe disposto il sequestro, la Corte territoriale non può desumere dalla mancata produzione degli atti da parte dell’imputata la prova certa che nessun sequestro vi sia stato. Siffatta deduzione è manifestamente illogica e impone la rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen., funzionale alla decisione affidabile oltre ogni ragionevole dubbio prescritta dall’art. 533 cod. proc. pen. La violazione dello standard probatorio e la sostanziale inversione dell’onere della prova sull’elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta documentale integrano vizio motivazionale e determinano l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

La corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 217 l. fall. e ha rideterminato la pena per il residuo reato di bancarotta fraudolenta documentale, negando le circostanze attenuanti generiche. I fatti riguardano il fallimento di una società di servizi operante nel settore delle pratiche automobilistiche, di cui la ricorrente era socia accomandataria e legale rappresentante.

Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Il primo censura il rigetto della richiesta istruttoria di acquisire i verbali di perquisizione e sequestro della Guardia di Finanza, da cui sarebbe emerso che la documentazione contabile era stata sottoposta a sequestro in altro procedimento penale. Gli altri due motivi attengono al dolo specifico e al diniego delle attenuanti. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondato il primo motivo, che assorbe gli ulteriori. L’impugnazione e il ricorso indicano con precisione gli estremi che consentono di individuare il procedimento nell’ambito del quale sarebbe stata disposta la perquisizione e, poi, il sequestro della documentazione, nonché l’autorità giudiziaria che lo avrebbe ordinato. La richiesta istruttoria era dunque precisa e attuabile in concreto.

Il rigetto è fondato su una constatazione ovvia ma non certa nel suo presupposto: i giudici hanno ritenuto che la ricorrente, destinataria del provvedimento, avrebbe potuto produrre gli atti. Poiché però i confini dell’attività di ricerca delle prove non sono chiari, non è possibile trarre dalla mancata produzione di parte la deduzione certa che nessun sequestro vi sia stato.

La Corte riconosce che il ricorso non è puntuale nell’illustrare le ragioni dell’omessa produzione autonoma, ma tale rilievo non rende generico il motivo, che stigmatizza una carenza logica effettiva della decisione. Di fronte alla decisività dell’accertamento sull’indisponibilità forzata della documentazione, i giudici avrebbero dovuto proporre l’istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen.

Il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio è regola di giudizio e metodo di accertamento: obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alle confutazioni difensive. La sua violazione rende la motivazione manifestamente illogica. La Corte richiama Sez. 6 n. 45506 del 27.04.2023, Bagarella e Sez. 5 n. 25272 del 19.04.2021, Maurici. Nella sentenza impugnata si percepisce la pretesa che sia la ricorrente a discolparsi, senza ricerca degli elementi di responsabilità, non ravvisabili nella mera promessa di consegnare la documentazione al curatore.

Emerge uno scenario incoerente con la presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost., cui si pone rimedio con l’annullamento. Resta ferma per il giudice del rinvio la possibilità di rigettare l’istanza, purché con motivazione immune dalle illogicità rilevate. Il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può rivalutare il compendio probatorio (Sez. 5 n. 38139 del 13.09.2024, C.). La sentenza è annullata limitatamente alla bancarotta documentale, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia ex art. 627 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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