Compensazione delle spese tributarie solo con gravi ragioni esplicitate (Cass. civ. Sez. V n. 22475 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Anche nel processo tributario la compensazione, parziale o totale, delle spese giudiziali presuppone l’esistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve esplicitamente motivare con riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Tali ragioni possono consistere nella condotta processuale della parte soccombente o nell’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza. La motivazione non può essere illogica né erronea, altrimenti si configura un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. È pertanto nulla, per difetto di motivazione, la statuizione di compensazione pronunciata sic et simpliciter in dispositivo.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in controversia relativa all’impugnazione di un’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione in dipendenza di due cartelle, per un importo complessivo di poco inferiore ai mille euro a titolo di IRPEF e tassa automobilistica, ha accolto il suo appello avverso la decisione di primo grado, compensando però tra le parti le spese giudiziali.
Il ricorso per cassazione investe proprio questo capo della decisione, lamentando che la compensazione è stata disposta senza alcuna motivazione. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di appello la compensazione tra le parti delle spese giudiziali senza alcuna motivazione.
La Corte ritiene il motivo fondato. Osserva che anche nel giudizio tributario le gravi ed eccezionali ragioni che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Il Collegio richiama sul punto una pluralità di precedenti, tra cui Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572, Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429, Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3337, Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212, Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956 e Cass., Trib., 8 aprile 2024, n. 9312. Le ragioni giustificative possono consistere nella condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché nell’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza, come precisato da Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592.
La Corte aggiunge che tali ragioni non possono essere illogiche né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità, come affermato da Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059 e Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206. Nella specie non vi è alcuna motivazione a giustificazione della compensazione, pronunciata sic et simpliciter dal giudice di appello in dispositivo.
Il ricorso è dunque accolto e la sentenza impugnata è cassata per il solo capo relativo alle spese giudiziali. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con condanna dell’intimata alla rifusione delle spese dei giudizi di merito secondo il principio della soccombenza e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.