Rifiuto alloggio ERP e competenza vincolante della Commissione (TAR Toscana n. 1060 del 27.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la valutazione delle giustificazioni del rifiuto dell’alloggio assegnato spetta alla Commissione ERP e Mobilità, cui il regolamento comunale attribuisce competenza specifica. Il parere dell’organo è obbligatorio e vincolante: il Comune può disporre l’esclusione dalla graduatoria solo dopo che la Commissione abbia ritenuto non valide le giustificazioni addotte. Non sono previste ipotesi in cui il dirigente possa pretermettersi il pronunciamento dell’organo consultivo e sostituirlo con una determinazione autonoma. L’esclusione adottata in difetto di tale valutazione è viziata per violazione delle disposizioni regolamentari e va annullata, con salvezza della riedizione del potere.
Il Fatto
Il Comune di Firenze approvava la graduatoria definitiva del Bando 2021 per l’assegnazione di alloggi ERP. Due coniugi, collocati in posizione utile, ricevevano l’assegnazione di un alloggio al piano terra. Con nota del 2 marzo 2023 ne rifiutavano la proposta, allegando documentazione sanitaria sulle gravi condizioni cardiache e sul deficit di deambulazione del marito, oltre alla necessità di restare vicini ai familiari e all’ospedale di riferimento.
Il Dirigente del Servizio Casa disponeva quindi l’esclusione definitiva dalla graduatoria, ritenendo il rifiuto non giustificato e non rilevante la distanza dall’attuale residenza. La valutazione era ribadita in sede di autotutela. I ricorrenti impugnavano gli atti davanti al TAR, deducendo violazione del giusto procedimento, mancato intervento della Commissione ERP, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. La domanda cautelare era respinta; la causa passava in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il secondo motivo, che ritiene fondato a un più approfondito esame rispetto alla sommaria delibazione cautelare. La fattispecie è disciplinata dal Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 61/2019, che all’art. 2, quinto comma attribuisce alla Commissione ERP e Mobilità competenza sull’esame delle motivazioni nei casi di rifiuto dell’alloggio.
L’art. 6, comma 9 consente la rinuncia solo per gravi e documentati motivi sanitari certificati, valutati dalla Commissione nella prima seduta utile; il comma 11 prevede che, in caso di giustificazioni non ritenute valide dalla Commissione, il Comune proceda all’esclusione. Il Tribunale ne trae la conseguenza che le disposizioni attribuiscono inequivocabilmente all’organo il potere valutativo sulle giustificazioni del rifiuto e che solo a seguito di pronuncia negativa il Comune può escludere dalla graduatoria.
Non sono previste ipotesi in cui il parere, qualificato come obbligatorio e vincolante, possa essere pretermesso e sostituito da una determinazione autonoma del dirigente. Nel caso concreto, peraltro, le motivazioni addotte non erano completamente avulse dall’ambito sanitario: il rifiuto si fondava su certificazione medica dettagliata.
L’esclusione disposta in difetto della valutazione della Commissione è pertanto viziata per violazione delle disposizioni regolamentari. Gli atti impugnati sono annullati e l’Amministrazione dovrà nuovamente provvedere sulle conseguenze del rifiuto, previa acquisizione del pronunciamento della Commissione. Le ulteriori censure restano assorbite per ragioni di continenza ed economia processuale. Le spese sono compensate, attesa la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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