Esecuzione del giudicato sulle spese e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 9666 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorrente che rivesta la qualità di procuratore antistatario è legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato nella parte in cui condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite. L’inerzia dell’amministrazione, non giustificata da alcuna eccezione di avvenuto adempimento, determina la declaratoria dell’obbligo di dare esecuzione al titolo giudiziale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina di un commissario ad acta che provveda, su istanza di parte, entro i successivi centoventi giorni. La condanna al pagamento della somma ulteriore ex art. 114, quarto comma, cod. proc. amm. costituisce misura di carattere equitativo e discrezionale, la cui applicazione può essere legittimamente esclusa quando non ricorrano i presupposti di inottemperanza ostinata.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di procuratore antistatario, agiva dinanzi al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione di cinque sentenze, tutte passate in giudicato, con cui l’amministrazione era stata condannata al pagamento delle spese di lite in suo favore. Nonostante la notificazione dei titoli giudiziali e la successiva messa in mora, il Ministero dell’Istruzione e del Merito rimaneva inadempiente, omettendo ogni iniziativa volta al pagamento delle somme liquidate.
Il ricorrente lamentava quindi la mancata esecuzione del giudicato, domandando la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alle sentenze e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna al pagamento della somma ulteriore di cui all’art. 114, quarto comma, cod. proc. amm. L’amministrazione resistente si costituiva con atto di stile, senza eccepire l’avvenuto adempimento né fornire giustificazioni in ordine alla propria inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che a fronte del giudicato favorevole al ricorrente l’amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto pagamento delle spese né addotto alcuna ragione che potesse giustificare la protratta inottemperanza. Tale atteggiamento processuale ha integrato i presupposti per l’accoglimento della domanda di ottemperanza, essendo incontestato il diritto del procuratore antistatario a ottenere la refusione delle spese processuali liquidate nei giudizi di merito definiti con sentenze irrevocabili.
La Sezione ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione ai titoli giudiziari nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, nominando quale commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla direzione generale competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso. Al commissario è stato assegnato il termine di centoventi giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, per provvedere all’esecuzione su richiesta della parte interessata.
Con riferimento alla domanda di condanna al pagamento della somma ulteriore prevista dall’art. 114, quarto comma, cod. proc. amm., il Tribunale ha ritenuto di respingerla, non reputando equa l’applicazione delle astreintes nel caso di specie. La decisione ha tenuto conto delle iniziative da ultimo intraprese dall’amministrazione, che hanno indotto il Collegio a escludere la necessità di una coercizione indiretta finalizzata a sollecitare l’adempimento.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, la soccombenza dell’amministrazione ha determinato la condanna al pagamento in favore del ricorrente, con liquidazione in complessivi euro 800,00 oltre accessori, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. La quantificazione è stata operata sulla base dei parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, in considerazione della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e del concreto impegno difensionale, in linea con i precedenti citati in motivazione.
Nota della Redazione
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