Motivi nuovi in appello: limiti al sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. IV n. 40194 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già enunciati nell’originario atto di impugnazione ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Non possono dedursi con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione. Quando sia dedotto un error in procedendo ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi all’esame diretto degli atti processuali. Ne consegue che la verifica sulla ritualità della querela e sulla sussistenza della condizione di procedibilità è consentita in sede di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 21 gennaio 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Palmi che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma primo n. 2 e 7, cod. pen., con sospensione condizionale della pena. I fatti riguardavano la sottrazione di tubi e curve di rame da alcune cappelle del cimitero.

Avverso la sentenza di appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha censurato l’omesso esame dei motivi nuovi trasmessi a mezzo pec, deducendo la nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; con il secondo ha sostenuto l’insussistenza della condizione di procedibilità, per non essere la denuncia proveniente da soggetto legittimato a proporre querela.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, investendo entrambi i motivi profili di manifesta infondatezza. Quanto al primo, i motivi nuovi devono a pena di inammissibilità riferirsi ai capi o ai punti della decisione già enunciati nell’atto di impugnazione originario, secondo l’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Nel caso concreto il motivo aggiunto, incentrato sulla mancanza della condizione di procedibilità, non era contemplato nell’atto di appello e non costituiva sviluppo di alcuno dei motivi originari, che riguardavano la responsabilità penale dell’imputato. La Corte ha inoltre rilevato che il processo di appello si è svolto con trattazione orale su richiesta del difensore, il quale nelle conclusioni nulla ha dedotto sui motivi aggiunti.

Richiamando un principio consolidato, la sentenza ribadisce che non possono dedursi con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. II n. 26721 del 26.04.2023; Sez. II n. 32780 del 13.07.2021; Sez. III n. 27256 del 23.07.2020; Sez. II n. 13826 del 17.02.2017).

Quanto al secondo motivo, la Corte ha accertato che nel fascicolo per il dibattimento è raccolta la querela presentata presso la Stazione dei Carabinieri, in qualità di priore pro tempore di un’arciconfraternita e responsabile dei loculi. Tale accertamento è consentito perché, in presenza di un error in procedendo ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato di legittimità è pieno e senza limiti, estendendosi all’esame diretto degli atti (Sez. III n. 24979 del 22.12.2017, dep. 2018).

Alla inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo i criteri di cui alla Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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