Confisca nel patteggiamento e necessario nesso derivativo dal reato (Cass. pen. Sez. 5 n. 3242 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di patteggiamento che disponga una misura di sicurezza, quale la confisca, non oggetto dell’accordo tra le parti, è impugnabile per cassazione anche per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. In tema di confisca del profitto del reato costituito da denaro, la confisca è diretta solo quando risulti che la somma ablata sia proprio quella derivata dal reato, ovvero quando, in caso di reimpiego, sia provata la derivazione della somma utilizzata dall’illecito; in mancanza della prova del nesso di pertinenzialità, la confisca del denaro non può essere disposta in forma diretta, ma solo per equivalente, ove prevista dalla legge.

Il Fatto

Il GIP del Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza dell’8 maggio 2025, aveva applicato all’imputato, su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con i benefici di legge, disponendo altresì la confisca del denaro sottoposto a sequestro, da devolversi all’erario.

Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di motivazione in relazione alla confisca. Secondo il ricorrente, la confisca diretta del danaro rinvenuto sul proprio conto corrente personale era stata disposta sulla base di mere presunzioni, senza che fosse stata fornita la prova che la somma costituisse il profitto della condotta distrattiva, non risultando alcun accertamento sulla provenienza delle somme depositate sul conto personale, distinto da quello societario.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 21368 del 2019, secondo cui la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza, sulla quale non vi è stato accordo, è impugnabile per cassazione anche per vizio di motivazione, non operando in tal caso il limite di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso, fondando la propria decisione sui principi enunciati dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024 (sentenza Massini). Tale pronuncia ha ridefinito la natura della confisca del profitto del reato, richiedendo quale requisito imprescindibile la derivazione del bene dall’illecito, ossia il nesso di pertinenzialità rispetto al reato, anche in caso di derivazione indiretta, come nel reimpiego di somme.

La Corte ha quindi superato l’orientamento in precedenza affermato dalle Sezioni Unite Lucci, secondo cui la confisca di denaro, per la sua natura fungibile, non necessitava della prova del nesso di derivazione diretta. La sentenza Massini, criticando tale impostazione, ha chiarito che la confisca del denaro è per equivalente tutte le volte in cui si smarrisce la rintracciabilità fisica del bene. La confisca è diretta solo nei casi in cui risulti che la somma confiscata sia proprio quella derivata dal reato, o vi sia la prova del reimpiego immediato di una somma proveniente dal reato.

Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si limitava a disporre la confisca della somma rinvenuta sul conto corrente del ricorrente, senza fornire alcuna motivazione circa il nesso di derivazione del denaro dal reato. L’implicito richiamo per relationem al provvedimento di rigetto dell’istanza di dissequestro non è stato ritenuto satisfattivo dell’onere motivazionale richiesto. La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Tempio Pausania per un nuovo esame, affinché il giudice di merito verifichi se esista il nesso di derivazione del denaro dai reati, precisando che, in caso di esito negativo, non essendo prevista la confisca per equivalente per il reato di bancarotta fraudolenta, il sequestro non potrebbe trovare base legale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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