Motivi nuovi in memorie illustrative inammissibili nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 13899 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il thema decidendum è delimitato dai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che la doglianza di violazione del contraddittorio endoprocedimentale, per la mancata informazione preventiva del controllo e per la mancata notificazione del processo verbale di chiusura delle operazioni, proposta per la prima volta nelle memorie illustrative, costituisce motivo nuovo e inammissibile, non essendo riconducibile ai vizi già dedotti nel ricorso introduttivo né derivando dal deposito di documenti non conosciuti dall’Ufficio. Il giudice, pertanto, correttamente omette ogni pronuncia sulla doglianza nuova.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società esercente attività di riparazione carrozzeria un avviso di accertamento induttivo, con il quale recuperava a imposizione, per l’anno 2005, maggiori importi a titolo di IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzione. L’atto traeva origine da una verifica della Guardia di Finanza presso una ditta individuale terza, nel corso della quale erano stati rinvenuti buoni di consegna di ricambi emessi nei confronti della società e da questa acquistati senza documentazione fiscale.
La società impugnava l’avviso davanti alla Commissione tributaria provinciale, che lo annullava; la Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli della contribuente e dell’Ufficio, accoglieva quello dell’Agenzia delle Entrate e affermava la legittimità dell’accertamento. Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente lamentava la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, articolando la doglianza su tre direttrici: la mancata allegazione della documentazione posta a fondamento della pretesa, la mancata produzione in giudizio dei buoni di consegna e, infine, la mancata informazione preventiva della verifica e la mancata notificazione del processo verbale di chiusura delle operazioni, eccepite solo nelle memorie illustrative di primo grado.
La Corte ricostruisce lo sviluppo della difesa: nel ricorso introduttivo la società aveva dedotto la nullità dell’atto per mancata allegazione della documentazione sottesa alla determinazione della pretesa, ovvero il processo verbale e i buoni di consegna. Solo con le memorie illustrative la contribuente aveva introdotto la violazione dell’art. 12, commi 1, 2 e 7, l. 212/2000 per la mancata informazione preventiva della verifica.
Sulle prime due doglianze il giudice di appello si era espresso con argomenti chiari ed esaustivi, condivisi dal giudice di legittimità: la mancata allegazione del processo verbale non produce nullità quando gli elementi essenziali siano contenuti nella motivazione dell’atto, e i buoni di consegna, recanti data, importo, emittente, acquirente e tipo di transazione, lungi dall’essere mere annotazioni meccanografiche, costituiscono elementi indiziari a fondamento dell’accertamento.
Quanto alla terza doglianza, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione. La funzione delle memorie illustrative consiste nella integrazione o illustrazione dei motivi già dedotti nel ricorso introduttivo.
Nel caso concreto la violazione dell’art. 12, commi 1, 2 e 7, l. 212/2000 è motivo nuovo e autonomo, non ricollegabile ai vizi già proposti, dei quali non può considerarsi una specificazione, né deriva da documentazione nuova depositata dall’Ufficio. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, dandosi atto dei presupposti per il versamento del maggior contributo unificato.
Nota della Redazione
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