Omessa notifica citazione diretta: rinvio non abnorme, onere del PM (Cass. pen. Sez. 5 n. 7701 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito a citazione diretta, l’onere di notificare il decreto di citazione a giudizio, anche alla persona offesa, grava sul Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 552 e 553 cod. proc. pen., prima della trasmissione del fascicolo al giudice. Il potere riconosciuto al giudice dagli artt. 554-bis, comma 2, e 420 cod. proc. pen. e dall’art. 143 disp. att. cod. proc. pen. di ordinare la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni e delle notificazioni presuppone un’attività notificatoria già compiuta, seppur invalida, e non può essere esercitato in caso di radicale omissione dell’atto. Pertanto, non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice dell’udienza predibattimentale, rilevata la totale inesistenza della notifica alla persona offesa, impone al Pubblico Ministero l’esecuzione dell’adempimento omesso, senza dichiarare la nullità del decreto né disporre la restituzione degli atti.
Il Fatto
Il procedimento riguardava un imputato accusato di furto aggravato di acqua, per aver realizzato un allaccio abusivo alla rete idrica pubblica, sottraendo acqua per un ammontare di euro 1.452,98. Il decreto di citazione diretta a giudizio, emesso dal Pubblico Ministero per l’udienza predibattimentale, non indicava la persona offesa a lato della relativa dicitura, sebbene dal capo d’imputazione emergesse come soggetto danneggiato la società concessionaria del servizio idrico. All’udienza, il Giudice, rilevata l’omessa notifica del decreto alla persona offesa, rinviava il processo disponendo che la Procura provvedesse alla notifica.
Il Procuratore della Repubblica chiedeva la revoca dell’ordinanza, sostenendo che l’adempimento dovesse essere eseguito dalla cancelleria del Tribunale. Il Tribunale rigettava l’istanza, affermando che nel rito monocratico a citazione diretta gli adempimenti notificatori spettano al Pubblico Ministero. Avverso tale provvedimento, il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendone l’abnormità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato che l’impugnazione per cassazione dei provvedimenti interlocutori è ammissibile solo per dedurne l’abnormità, vizio ravvisabile in presenza di atti avulsi dal sistema o idonei a determinare una stasi irreversibile o un’indebita regressione del procedimento. Nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza di tali caratteri patologici, ritenendo il provvedimento impugnato pienamente corretto.
Richiamando un recente indirizzo di legittimità (Sez. 5, n. 21888 del 2024), la Corte ha affermato che la rinnovazione delle notifiche è consentita al giudice solo in ipotesi di notificazione tardiva o invalida, ma non del tutto inesistente. Tale conclusione è supportata anche dal tenore letterale dell’art. 554-bis, comma 2, cod. proc. pen., che fa riferimento alla «rinnovazione» di atti di cui si dichiara la nullità, concetto ontologicamente diverso dalla radicale omissione dell’atto, che non può che permanere di competenza della parte onerata e rimasta inerte.
La Corte ha inoltre valorizzato il precedente citato dallo stesso ricorrente, Sezioni Unite n. 28807 del 2002, il quale distingue il caso di una notifica effettuata ma nulla da quello di una notifica radicalmente omessa, giustificando in quest’ultima ipotesi la restituzione degli atti al Pubblico Ministero perché curi l’attività indebitamente omessa. Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite n. 42603 del 2023.
La Corte ha infine escluso che il provvedimento impugnato abbia determinato una regressione del procedimento, atteso che il processo è rimasto incardinato presso il Tribunale, con il mero rinvio ad altra udienza per consentire al Pubblico Ministero di sanare l’omissione. Ha inoltre precisato che la decisione del giudice rientra nei fisiologici compiti di controllo sulla costituzione delle parti, non essendo stata adottata in carenza di potere. Alla luce di ciò, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero, essendosi al di fuori dei casi di abnormità.
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Nota della Redazione
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