Inammissibili le censure di motivazione che attaccano la persuasività della sentenza (Cass. pen. Sez. 7 n. 17413 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante, su aspetti essenziali idonei a imporre una diversa conclusione del processo. Sono pertanto inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o la stessa illogicità quando non manifesta, nonché quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sull’attendibilità e sulla credibilità del singolo elemento.

Il Fatto

L’imputato, condannato per il reato di abbandono di rifiuti non pericolosi, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che aveva confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Termini Imerese.

Con il ricorso, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la conferma dell’affermazione di penale responsabilità, la qualificazione come rifiuto del materiale sequestrato e la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in favore dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha richiamato il consolidato insegnamento della Suprema Corte in tema di limiti del giudizio di legittimità, evidenziando come il sindacato sulla motivazione non possa trasformarsi in un terzo grado di merito. Le censure relative alla persuasività delle argomentazioni o alla diversa valutazione del materiale probatorio non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in rilievi critici non consentiti.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione articolata in ordine alla non occasionalità della condotta di abbandono delle deiezioni canine sui terreni, come spontaneamente dichiarato dal ricorrente durante le ispezioni della struttura di ricovero per cani. Era stata inoltre esclusa la riconducibilità dell’abbandono a un utilizzo agricolo, quale la fertirrigazione, e affermata la riconducibilità del materiale all’imputato, in ragione della sua tipologia, dell’attività svolta e della contiguità delle aree interessate rispetto alla struttura gestita.

La doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è stata considerata parimenti reiterativa, in presenza di una motivazione esaustiva e non adeguatamente confutata: la Corte d’Appello aveva richiamato il notevole quantitativo di materiale abbandonato e l’omesso utilizzo dell’impianto pur presente all’interno della struttura.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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