Esenzione IMU degli enti non commerciali: verifica in concreto delle modalità non commerciali e inapplicabilità agli uffici (Cass. civ. Sez. 5 n. 6436 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esenzione IMU prevista dall’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, richiamato dall’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, il diritto al beneficio postula il ricorrere di una duplice condizione: l’utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente possessore e l’esclusiva destinazione dello stesso allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività tassativamente indicate dalla norma. Le modalità non commerciali devono essere accertate in concreto dal giudice di merito, con onere probatorio a carico del contribuente, e sussistono solo se l’attività è svolta a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo di importo simbolico, non essendo sufficiente la mera natura di ente non commerciale del possessore. L’esenzione non si applica, invece, agli immobili destinati esclusivamente a sede di uffici, amministrativi o tecnici, in quanto la disposizione di favore correla il beneficio solo allo svolgimento delle attività specificamente contemplate dalla legge.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, riformando la sentenza di primo grado, riconosceva alla Regione Puglia il diritto all’esenzione IMU per l’anno 2012 relativamente ad alcuni immobili, tra cui una struttura ricettiva (Casa dello Studente) e alcuni fabbricati destinati a uffici amministrativi, sulla base della natura di ente strumentale non commerciale dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario, cui gli immobili erano affidati.
Il Comune di Bari propone ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, per non avere la corte di merito verificato l’effettiva sussistenza dei presupposti dell’esenzione, in particolare l’esercizio dell’attività con modalità non commerciali, e l’omesso esame del giudicato esterno derivante da precedenti sentenze della Cassazione relative ad altri anni di imposta. La Regione Puglia resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione dichiara in primo luogo infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Puglia, affermando che il principio di autosufficienza, corollario di quello di specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica e secondo un criterio di proporzionalità, per non trasmodare in un eccessivo formalismo che incida sulla sostanza del diritto in contesa.
Nel merito, la Corte esamina il motivo relativo alla violazione dell’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, richiamato dall’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, e lo ritiene fondato. Richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, la Corte ribadisce che l’esenzione presuppone un requisito oggettivo (lo svolgimento esclusivo nell’immobile delle attività indicate) e un requisito soggettivo (lo svolgimento da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali). Quanto alla struttura ricettiva, la Corte evidenzia che, per escludere il carattere economico dell’attività, è necessario che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo simbolico, non essendovi equivalenza tra tale concetto e quello di corrispettivo tenue o modesto, che non esclude il rapporto sinallagmatico. Tale conclusione trova riscontro nel d.m. n. 200 del 2012, che, in attuazione dell’art. 91-bis, comma 3, del d.l. n. 1 del 2012, qualifica come non commerciali le attività svolte a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo simbolico.
La Corte ne deduce che, nella vicenda in esame, sarebbe stato necessario verificare in concreto, alla stregua delle rette effettivamente corrisposte per il godimento degli alloggi, con onere probatorio a carico della contribuente, se ricorressero i presupposti per la fruizione dell’esenzione. Per le unità immobiliari destinate a uffici amministrativi, invece, la Corte afferma che l’esenzione non è applicabile, poiché la disposizione di favore correla il beneficio solamente allo svolgimento delle attività specificamente contemplate dalla legge.
Quanto ai motivi relativi al giudicato esterno, la Corte li ritiene infondati, osservando che l’efficacia espansiva del giudicato trova ostacolo nell’interpretazione giuridica della norma tributaria, non potendo tale attività costituire un limite all’operato di un altro giudice. Inoltre, la natura e la tipologia dell’attività svolta negli immobili non costituisce una peculiarità permanente, ma una componente variabile da verificare nel tempo, quale requisito oggettivo indispensabile per la fruizione dell’esenzione. Infine, la Corte dichiara inammissibile il motivo relativo all’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 7, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, per non essersi confrontato adeguatamente con la decisione della corte territoriale.
La Corte accoglie pertanto il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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