Revoca del passo carrabile e sopravvenuta soppressione delle fermate del trasporto pubblico (TAR Emilia-Romagna n. 796 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del passo carrabile adottata ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 deve contemperare le ragioni di pubblico interesse attuale al ritiro dell’atto con i contrapposti interessi privati al suo mantenimento. Quando la sopravvenuta soppressione del servizio di trasporto pubblico che giustificava la revoca rende incerta e indefinita la data di riattivazione del servizio, l’interesse pubblico posto a fondamento del provvedimento viene meno. La revoca, quale atto di autotutela decisoria con efficacia ex nunc, è illegittima se la soppressione del passo carrabile risulta ingiustificata fino alla data di effettiva ripresa del servizio. Il giudicato di annullamento con efficacia ex tunc determina la reviviscenza dell’atto rimosso e impone il mero ripristino materiale del passo carrabile, non una nuova procedura concessoria.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di diritto di carico e scarico nell’area cortilizia condominiale, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha riesaminato e confermato la revoca del passo carrabile intestato al condominio, in esecuzione di una precedente sentenza della stessa Sezione. Con quella pronuncia, passata in giudicato, il Tribunale Amministrativo aveva annullato la revoca originaria per difetto di motivazione in ordine alla fattibilità delle soluzioni tecniche proposte dal ricorrente al fine di mantenere l’accesso carrabile.

Nel provvedimento impugnato il Comune ha indicato ragioni tecniche incompatibili con il mantenimento del passo, connesse alla realizzazione della banchina per la fermata dei nuovi mezzi a guida ottica. Il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per falso supposto di fatto e la mancata ponderazione della sopravvenuta interruzione del servizio di trasporto pubblico che gravitava sulla via interessata. La domanda cautelare è stata accolta e, in prossimità del merito, il Comune ha rappresentato la durata dei lavori di messa in sicurezza della torre fino al 2028.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione, rilevando che la questione è già stata risolta positivamente con il giudicato formatosi tra le stesse parti. Ha poi disposto la cancellazione di una frase contenuta nella memoria di replica, ritenuta lesiva della reputazione della controparte ai sensi degli artt. 89 cod. proc. civ. e 39 cod. proc. amm.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo concernente la valutazione tecnica delle soluzioni progettuali. L’Amministrazione, come richiesto dalla sentenza di annullamento, ha effettivamente rivalutato la fattibilità delle soluzioni, escludendola in base a ragioni di sicurezza legate alla guida automatica: argomentazioni tecniche ritenute non manifestamente illogiche e quindi non sindacabili.

È stato invece accolto il profilo centrale. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la revoca costituisce strumento di autotutela decisoria con efficacia ex nunc, i cui presupposti — sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto, rivalutazione dell’interesse pubblico originario — sono definiti dall’art. 21-quinquies l. n. 241/1990. A differenza dell’annullamento d’ufficio, che guarda al passato, la revoca assolve una funzione adeguatrice di attualizzazione dell’interesse pubblico.

Le amministrazioni resistenti sostenevano che il giudicato avesse imposto un riesame “ora per allora”, senza spazio per le sopravvenienze fattuali. Il Tribunale ha respinto tale tesi: le linee di trasporto pubblico che utilizzavano la banchina sono state soppresse e spostate in altre vie, con nuova pianificazione efficace a tempo indeterminato, ed è obiettivamente incerta la fine dei lavori e lo stesso ripristino delle fermate.

Essendo venute meno le ragioni di pubblico interesse e risultando ingiustificata la soppressione del passo fino all’incerta riattivazione del servizio, la revoca è stata annullata. Il Collegio ha precisato che il temporaneo ripristino non integra un nuovo passo carrabile né richiede una nuova procedura autorizzatoria, operando il giudicato di annullamento con effetto ex tunc e la reviviscenza dell’atto rimosso. Ha quindi assegnato al soggetto attuatore l’onere dei lavori di ripristino, restando a carico del ricorrente l’integrale sostegno delle spese, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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