Carta del docente: ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Sicilia n. 2032 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’avvenuta formazione del giudicato e l’inadempimento dell’Amministrazione, condannandola all’adempimento entro un termine perentorio. La penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria. Il presupposto negativo dell’effetto manifestamente iniquo non ricorre quando l’inadempimento si protrae senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e l’Amministrazione non rappresenta altre ragioni ostative. La penalità decorre dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza e, in caso di perdurante inerzia, cede il passo all’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. n. 107 del 2015, con le stesse modalità riconosciute al personale a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2022/2023, e condannava il Ministero ad accreditare sulla stessa l’importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994.

Formatosi il giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione. Il Ministero si è costituito senza allegare l’avvenuto pagamento né l’intervento di fatti estintivi o modificativi del credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso documentalmente fondato. La sentenza posta a base dell’ottemperanza dispone una condanna pecuniaria, è passata in giudicato e le formalità di notifica all’Amministrazione debitrice sono state rispettate nei termini di legge. L’Amministrazione resistente, costituendosi, non ha dedotto di avere corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito.

Ne deriva la condanna del Ministero a rilasciare la Carta del docente e ad accreditare l’importo indicato nella sentenza per l’anno scolastico 2022/2023, con interessi legali o rivalutazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, che provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni, con oneri a carico del Ministero.

Il Collegio ha accolto anche la domanda di fissazione della penalità di mora. Richiamato l’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., si osserva che, per effetto della modifica introdotta dalla l. n. 208/2015, la penalità si applica anche alle decisioni di condanna ad prestazioni di natura pecuniaria. Quanto ai presupposti, non emerge un effetto manifestamente iniquo: l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e il Ministero non ha rappresentato altre ragioni ostative.

La penalità decorre dalla notificazione della presente pronuncia fino all’integrale effettivo pagamento e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni assegnato per l’adempimento spontaneo, dovendo a quel punto attivarsi il commissario ad acta. Il Collegio evidenzia che la possibilità di ricorrere al rimedio sostitutivo renderebbe iniqua l’ulteriore fruizione dello strumento indiretto e propulsivo. La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo, e nel mandato del commissario rientra il pagamento dell’eventuale penale maturata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, analogicamente ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in € 200,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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