Muro di contenimento su area vincolata: sanzione demolitoria e onere di prova (TAR Molise n. 288 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, il muro di contenimento realizzato senza titolo abilitativo e con modalità che alterano la morfologia dei luoghi integra gli estremi della nuova costruzione e non della manutenzione ordinaria, con conseguente necessità del permesso di costruire. Grava sul privato che deduca la natura meramente conservativa dell’intervento l’onere di fornire almeno un principio di prova sulla consistenza della preesistenza edilizia. L’ordinanza di demolizione è atto vincolato e non richiede motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, né la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. La sanzione pecuniaria dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 non si applica agli abusi commessi su area vincolata, ove la demolizione è dovuta a prescindere dal titolo astrattamente richiesto.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile destinato ad agriturismo in area sottoposta a vincolo paesaggistico, aveva presentato nel 2014 una SCIA per la demolizione e ricostruzione di un muro di contenimento, sulla quale la Soprintendenza e la Regione avevano espresso parere negativo. All’esito di un sopralluogo del settembre 2022, l’Ufficio Tecnico comunale ha rilevato la presenza di un muro a gravità in blocchi di pietra, con sovrastante trave in cemento armato e doppia orditura di tufo, di altezza pari a 3,70 metri, accompagnato dal livellamento del terreno soprastante.
Il Comune ha quindi ingiunto la rimozione delle opere e l’interdizione dell’area a giardino. La proprietaria ha impugnato l’ordinanza con il ricorso n. 348/2022 e, successivamente, il diniego regionale di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, insieme al parere negativo della Soprintendenza e alla nota comunale di diffida, con il ricorso n. 31/2024. I due giudizi sono stati riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i ricorsi. Sul dedotto deficit motivatorio e istruttorio, il TAR ricorda che i provvedimenti sanzionatori edilizi sono atti vincolati: non richiedono valutazione comparativa degli interessi, né motivazione sull’attualità dell’interesse pubblico alla demolizione, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile sulla conservazione dell’abuso. In area vincolata la prevalenza dell’interesse pubblico è in re ipsa, in ragione del rilievo costituzionale del paesaggio ex art. 9, comma 2, Cost., richiamando l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017.
Nel caso concreto l’ordinanza identifica con precisione l’opera e richiama, per relationem, i pareri negativi del 2015: la motivazione è dunque congrua. Quanto alla tesi della mera manutenzione, il TAR rileva che la ricorrente non ha offerto alcun principio di prova sulla consistenza del muro precedente ai presunti crolli. Anzi, le stesse difese ammettono che il manufatto ha ora altezza maggiore rispetto all’originario muretto a secco, e la documentazione fotografica conferma il mutamento di dimensione e consistenza. Resta quindi escluso il travisamento dei fatti.
Per le medesime ragioni non opera l’esonero dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’allegato A, par. A.13, del d.P.R. n. 31/2017, che presuppone il rispetto delle caratteristiche morfotipologiche e dei materiali esistenti. Il parere della Soprintendenza costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o inadeguatezza istruttoria, e nel caso descrive puntualmente l’impatto dell’opera. Il muro, con la variazione delle quote del terreno, ha creato volumi e superfici non riconducibili alle ipotesi tassative di sanatoria postuma consentite dall’art. 167, comma 4.
Quanto alla censura subordinata sull’applicazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, il TAR osserva che la presenza di vincolo ambientale comporta di per sé la non applicabilità della sanzione pecuniaria: per le opere abusive in area vincolata vige un principio di indifferenza del titolo astrattamente richiesto, essendo comunque dovuta la demolizione. Il richiamo è alla Cons. Stato, Sez. VI, n. 6657 del 2023 e alla Cons. Stato, Sez. VI, n. 3005 del 2021.
La competenza all’emanazione dell’ordinanza ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 spetta al Comune e non all’autorità preposta al vincolo. L’interdizione del giardino è determinazione consequenziale alla demolizione del muro che lo sostiene. Infine, l’impossibilità materiale di ripristino attiene alla fase esecutiva e non incide sulla legittimità dell’ordine, secondo l’insegnamento della Cons. Stato, Sez. II, n. 6750 del 2025.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.