DACUR: il divieto di accesso deve indicare luoghi specifici e proporzionati (TAR Trentino-Alto Adige n. 270 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento ex art. 13-bis D.L. n. 14/2017 deve riferirsi a luoghi specificamente individuati in ragione dei luoghi di commissione dei reati ovvero delle persone con cui l’interessato si associa. L’estensione del divieto a tutti gli esercizi della stessa tipologia ubicati nella stessa via e nelle vie adiacenti, e tanto più all’intero territorio comunale, è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione, per indeterminatezza e per violazione del canone di proporzionalità. La facoltà di chiedere autorizzazione per esigenze di salute, lavoro o studio non sana la carenza di specificità. Non è invece illegittima la mancata previsione di fasce orarie, essendo rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione. La misura presuppone una valutazione globale della personalità e un giudizio prognostico di pericolosità calato nel contesto degli esercizi pubblici, secondo la logica del più probabile che non.

Il Fatto

Il Questore di Bolzano ha adottato un DACUR nei confronti di un cittadino straniero, ritenuto socialmente pericoloso, vietandogli di accedere e stazionare in un bar teatro di un’aggressione e in una serie di altri luoghi. L’episodio scatenante è una denuncia per lesioni personali aggravate: il destinatario avrebbe colpito al volto un altro avventore con un salvadanaio in terracotta.

Il divieto si articolava su tre livelli: il locale specifico; tutti gli esercizi della stessa tipologia nella stessa via e nelle vie adiacenti; una lista estesa di esercizi similari in tutto il territorio comunale. Il ricorrente ha impugnato l’atto deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto del requisito soggettivo di pericolosità e l’eccessiva ampiezza e indeterminatezza dei luoghi inibiti. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 59/2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondato il primo motivo. La mancata comunicazione di avvio è giustificata da comprovate esigenze di sicurezza e ordine pubblico che imponevano la celerità della misura, essendo necessario allontanare immediatamente il soggetto la cui condotta violenta si era verificata in un esercizio adiacente al domicilio. Il provvedimento motiva espressamente l’urgenza, richiamando il rischio di reiterazione. Il Tribunale osserva inoltre che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso anche con la partecipazione del privato, non avendo questi negato la propria reazione violenta.

Anche il secondo motivo è infondato. Il divieto si fonda su una valutazione globale della personalità, che tiene conto dei precedenti di polizia e penali — lesioni personali reiterate, resistenza a pubblico ufficiale, minaccia, spaccio — e dell’episodio recente. Il giudizio prognostico sulla probabilità di futuri reati contro la persona, concentrato nel contesto degli esercizi pubblici, è coerente con l’id quod plerumque accidit e non presenta illogicità manifesta. Il Collegio richiama la qualificazione del daspo urbano come misura di prevenzione retta dalla logica del più probabile che non e connotata da ampia discrezionalità.

È invece fondato il terzo motivo. L’art. 13-bis, comma 1, D.L. n. 14/2017 richiede che il divieto riguardi pubblici esercizi specificamente individuati in ragione dei luoghi dei reati o delle persone con cui l’interessato si associa. L’estensione a tutti gli esercizi della stessa fattispecie nella stessa via e nelle vie adiacenti introduce un’inammissibile discrezionalità geografica e tipologica, perché i concetti di vie adiacenti e di stessa fattispecie sono vaghi. A maggior ragione è illegittima la lista riferita all’intero territorio comunale, palesemente sproporzionata rispetto ai fatti e alla pericolosità concreta.

La previsione che preclude il mero transito nelle vicinanze è parimenti caducata. La possibilità di chiedere autorizzazione per motivi di salute, lavoro o studio non colma la carenza, restando la restrizione disancorata dal contesto di accadimento. È invece infondata la doglianza sulla mancata indicazione di fasce orarie, poiché la norma prevede che il divieto possa esservi limitato, senza che ciò costituisca vizio. Il ricorso è accolto in parte qua, con annullamento dell’atto e condanna dell’Amministrazione alle spese, ferma restando la facoltà del Questore di adottare un nuovo provvedimento adeguatamente motivato e territorialmente puntuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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