Proroga Covid dei termini edilizi non copre il subingresso nel ramo d’azienda (TAR Molise n. 287 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proroga dei termini procedimentali disposta dall’art. 10-septies d.l. n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 51/2022, ha ambito applicativo circoscritto alla sola materia edilizia. Essa riguarda i permessi di costruire, le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali e le SCIA edilizie, come si desume dalla rubrica “misure a sostegno dell’edilizia privata”, dall’incipit sulle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dal richiamo ai termini di inizio e fine lavori. Ne consegue che tale disposizione non è invocabile per estendere il termine annuale entro cui deve essere comunicato, tramite SCIA, il subingresso di un soggetto giuridico nell’esercizio di un’attività d’impresa. Il ritardo nella comunicazione non trova copertura legale e legittima il divieto di prosecuzione dell’attività adottato dall’amministrazione ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 4, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente era titolare di un immobile e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande con sede in Sant’Agapito. L’esercizio era stato temporaneamente trasferito, per affitto di ramo d’azienda, a una ditta individuale, che il 3.1.2022 comunicava al SUAP di Isernia la cessazione della propria attività.
A seguito del decesso del titolare originario, la comunione ereditaria comunicava il 31.3.2023, tramite SCIA, il ritorno della titolarità e della gestione. Il 13.7.2023 la stessa comunione, trasformatasi in società in accomandita semplice, trasmetteva una ulteriore SCIA di subentro. Su esposto di un operatore del settore, il Comune avviava un procedimento di autotutela, concluso con provvedimento del 20.3.2024 recante inefficacia della SCIA e divieto di prosecuzione dell’attività. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame e muove dalla ricostruzione delle norme evocate dalla ricorrente. L’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, prevedeva una proroga automatica e generalizzata dei termini in scadenza nel periodo emergenziale, con funzione di misura cuscinetto per la conclusione dei procedimenti. L’art. 10-septies d.l. n. 21/2022, invece, ha prorogato i termini relativi ai permessi di costruire, alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali.
Il passaggio centrale concerne l’ambito applicativo di quest’ultima disposizione. Il TAR ritiene che essa non abbia portata generale, ma riguardi unicamente la materia edilizia. Tre gli argomenti: la rubrica “misure a sostegno dell’edilizia privata”; l’incipit che correla le disposizioni alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e agli incrementi dei prezzi; il richiamo ai termini di inizio e fine lavori che apre le lettere a) e b) del comma 1. Per coerenza logica, anche il secondo periodo della lettera a) — che richiama la proroga ex art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020 — resta circoscritto all’edilizia.
Su questa base il Collegio esclude che il ritardo nella comunicazione del subentro, effettuata il 31.3.2023, possa trovare copertura legale nella proroga invocata. Il termine annuale per la comunicazione del subingresso in un’attività d’impresa del tipo oggetto di causa non è prorogato dalla normativa emergenziale. La lettura opposta estenderebbe indebitamente una norma di settore a un ambito non suo.
Il Collegio conferma quindi la legittimità del provvedimento comunale, che aveva ritenuto scaduto il termine annuale per la ripresa dell’attività dopo la cessazione della precedente gestione e aveva qualificato l’inerzia come manifestazione della volontà di non proseguire l’impresa. Il ricorso è infondato. Le peculiarità fattuali e giuridiche della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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