Ottemperanza al giudicato e limiti del cumulo degli interessi (TAR Toscana n. 1266 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sul titolo esecutivo, ma nei limiti oggettivi in cui quel diritto è stato accertato. Il potere di esecuzione non consente di ampliare il contenuto della pronuncia ottemperanda: la condanna resta circoscritta alle somme e ai periodi effettivamente riconosciuti dal giudice del lavoro. La domanda di interessi e rivalutazione è inammissibile quando tali accessori non siano previsti nella sentenza da eseguire. L’accoglimento è quindi parziale, con compensazione delle spese.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal giudice del lavoro, con sentenza n. 265/2024 del Tribunale di Grosseto, l’accertamento del diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, limitatamente all’anno scolastico 2022/2023.
Formatosi il giudicato, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento di € 1.500 — corrispondenti a tre anni scolastici — oltre interessi e rivalutazione, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto dichiarato il ricorso ammissibile. Dagli atti risulta che la sentenza è passata in giudicato prima della notifica e del deposito del ricorso, come attestato dalla cancelleria competente, e che è stata notificata all’Amministrazione presso la sede reale. È inoltre decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il ricorso è fondato solo in parte. Non risulta dagli atti che la sentenza ottemperanda sia stata eseguita. Tuttavia, il giudice ha rilevato che il titolo esecutivo ha respinto la domanda relativa agli anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021, per difetto di continuità nell’esercizio della funzione docente, riconoscendo il beneficio per il solo anno scolastico 2022/2023.
Pertanto, l’ordine di esecuzione è stato circoscritto a tale periodo: il Ministero deve mettere a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta del docente e il relativo importo per il solo anno riconosciuto. La pretesa di estendere la condanna agli anni non accertati esula dai limiti del giudicato.
La domanda di interessi e rivalutazione è stata respinta, perché tali accessori non erano previsti nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, che provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte. Le spese sono state compensate in ragione dell’accoglimento parziale.
Nota della Redazione
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