Musica esterna dai pubblici esercizi: deroga sindacale eccezionale e insindacabilità tecnica (TAR Trentino-Alto Adige n. 29 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deroga prevista dall’art. 10, comma 2, del Regolamento di polizia urbana, che consente al Sindaco di autorizzare la collocazione e l’utilizzo di apparecchi di amplificazione acustica all’esterno dei pubblici esercizi, configura un’autorizzazione discrezionale di carattere eccezionale, non un’eccezione automatica né una deroga legale tipizzata. Essa non è ancorata a presupposti tecnici predeterminati e non è funzionalmente orientata a ricomprendere ogni forma di musica esterna contenuta entro i limiti legali di tollerabilità, ma opera solo in situazioni circoscritte, compatibili con la quiete pubblica per assenza di conflitto o per tolleranza sociale temporanea. Ne consegue che, in assenza di un diritto soggettivo dell’esercente, il diniego può fondarsi sull’inidoneità oggettiva del sito e sulle lamentele del vicinato, senza necessità di accertamenti fonometrici né di contemperamento ai sensi dell’art. 844 cod. civ..
Il Fatto
Il titolare di una stuzzicheria chiedeva al Comune l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Regolamento di polizia urbana, all’installazione di due casse di amplificazione esterne e di un televisore con monitor, per la diffusione di musica di sottofondo in determinati orari. L’autorizzazione parziale del 30.7.2025 accoglieva l’istanza solo in via sperimentale e fino al 30.9.2025, limitatamente alle due casse, respingendo provvisoriamente il resto.
Il ricorrente impugnava quel provvedimento e proponeva istanza di modifica. Il diniego di proroga dell’orario e il successivo rigetto definitivo del 31.10.2025, fondato sull’inidoneità del sito e sulle lamentele del vicinato, venivano censurati con motivi aggiunti. Il Comune eccepiva l’improcedibilità del ricorso introduttivo per esaurimento degli effetti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione comunale. L’autorizzazione parziale era scaduta il 30.9.2025 e il ricorrente ne aveva chiesto solo l’annullamento. Il provvedimento del 31.10.2025, adottato dopo rinnovata istruttoria, costituisce atto di conferma propria e assorbe il precedente. Nessun vantaggio trarrebbe la parte da un eventuale annullamento dell’atto originario: il ricorso introduttivo è improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
I motivi aggiunti sono infondati. Il primo contesta l’uso di una contravvenzione non definitiva come presupposto del diniego. Il Collegio osserva che la motivazione non valorizza l’affidabilità del gestore né precedenti violazioni: il diniego si fonda su un solo asse, l’inidoneità del sito, ritenuto inadeguato anche ipotizzando la gestione più rispettosa.
Il terzo motivo denuncia la contraddittorietà per il mancato accoglimento della proposta di installare un limitatore di decibel. La censura è immotivata: l’inidoneità del sito preclude la musica esterna anche con dispositivi di contenimento imposti dall’Amministrazione.
Sul quarto motivo il Collegio ricostruisce la natura della deroga. Il raffronto con il comma 1 del medesimo art. 10 conferma l’impostazione: per gli ambienti chiusi il regolamento prevede insonorizzazione e taratura del volume; per l’esterno, dopo il divieto generale, non riproduce alcun meccanismo di esonero tecnologico. La scelta riflette la consapevolezza che, all’aperto, la propagazione del suono non incontra barriere strutturali. Ammettere un uso generalizzato della deroga svuoterebbe il divieto generale. L’esito negativo della fase sperimentale, con violazione degli orari e immediate lamentele, conferma l’assenza di tolleranza sociale.
Il quinto motivo invoca l’art. 844 cod. civ. e il Piano comunale di classificazione acustica. Il Collegio reputa il richiamo non pertinente: non si discute di un diritto preesistente, ma di una concessione discrezionale. I rilievi fonometrici sono inutili, perché il disturbo dipende anche dal vociare degli avventori, fenomeno non misurabile secondo parametri acustici. La deroga, quale norma eccezionale ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, non può applicarsi oltre i casi contemplati. Anche la musica entro i limiti di tollerabilità può essere vietata a tutela della salute e della quiete pubblica.
Nota della Redazione
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