L’annullamento della delibera comunale in sede amministrativa opera ultra partes e legittima la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 14300 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’efficacia del giudicato amministrativo di annullamento di un atto amministrativo a contenuto generale ha portata generale e può essere invocata da tutti i soggetti le cui situazioni giuridiche siano toccate dall’atto stesso, ancorché non parti del giudizio. Ne consegue che l’annullamento in sede giurisdizionale amministrativa della delibera con cui un Comune ha disciplinato in via generale la rimozione dei vincoli convenzionali di edilizia economica e popolare, dietro pagamento di un corrispettivo, determina la caducazione degli atti integrativi stipulati con i singoli proprietari e la non debenza delle somme ivi previste. Su tali somme, versate in esecuzione di un atto successivamente caducato, sorge il diritto alla ripetizione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., ove difetti ab origine il presupposto giuridico del pagamento per essere i vincoli già abrogati dall’art. 23, comma 2, della legge n. 179/1992. Il diritto alla restituzione non richiede che il privato abbia impugnato l’atto presupposto, essendo sufficiente l’intervenuto annullamento dello stesso, con effetti ultra partes.
Il Fatto
Il Comune di Rivoli aveva stipulato nel 1985 una convenzione, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865/1971, recante vincoli di godimento e alienazione sugli alloggi di edilizia economica e popolare. Con delibera del Consiglio comunale del 2004, l’Amministrazione aveva previsto la rimozione di tali vincoli dietro pagamento di un corrispettivo. Diversi proprietari aderirono, stipulando nel 2007 un atto integrativo e versando le somme richieste.
Nel frattempo, altri proprietari impugnarono la delibera dinanzi al TAR Piemonte, che con sentenza passata in giudicato l’annullò, rilevando come i vincoli fossero già stati abrogati dall’art. 23 della legge n. 179/1992 e gli alloggi divenuti liberamente alienabili. In forza di tale pronuncia, alcuni acquirenti chiesero al Comune la restituzione di quanto versato e, di fronte al rifiuto, agirono per la ripetizione dell’indebito dinanzi al Tribunale, che accolse la domanda. La Corte d’Appello confermava la decisione, rigettando le eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, disattendo in primis l’eccezione di inammissibilità fondata sulla presunta mancanza della delibera di autorizzazione alla lite. La Corte ha chiarito che, per l’ente comunale, organo legittimato a stare in giudizio è esclusivamente il Sindaco, ai sensi dell’art. 75 cod. proc. civ. e dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000. La delibera di Giunta ha natura meramente gestionale, priva di valenza esterna, e non è pertanto condizione di validità della costituzione, potendo la sua mancanza essere sanata anche nel corso del processo.
Quanto al primo motivo, la Corte ha affermato che l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo della delibera n. 120/2004 aveva portato all’annullamento di un atto a contenuto generale. Tale annullamento, in quanto relativo ad un atto destinato a valere per tutti gli assegnatari degli immobili realizzati in applicazione della convenzione del 1985, ha prodotto effetti ultra partes. La pronuncia del TAR ha quindi correttamente caducato gli effetti dell’atto integrativo sottoscritto nel 2007, senza che fosse necessario che i singoli proprietari fossero stati parte del giudizio amministrativo, essendo la loro situazione giuridica toccata dall’atto annullato.
Il secondo motivo, incentrato sulla permanenza dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione, è stato dichiarato inammissibile per non essersi confrontato con la ratio decidendi. La Corte ha precisato che la domanda di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. trovava fondamento nel venir meno del presupposto giuridico del pagamento, a seguito dell’intervenuta abrogazione dei commi 15-19 dell’art. 35 della legge n. 865/1971 ad opera dell’art. 23, comma 2, della legge n. 179/1992. Il principio invocato dal Comune, relativo al vincolo del prezzo massimo nell’alienazione tra privati, è stato ritenuto non pertinente alla fattispecie.
Infine, il terzo motivo, concernente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è stato parimenti giudicato inammissibile per ripetitività. La Corte ha ribadito che la controversia atteneva ad un’attività vincolata dalla legge e alla ripetizione di somme versate in esecuzione di un atto annullato, con le parti in posizione paritaria, esulando dall’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che presuppone l’esercizio di poteri discrezionali della P.A.
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Nota della Redazione
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