Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nel ritardo del Ministero (TAR Campania n. 313 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, l’ordine di esecuzione del giudicato presuppone la non impugnazione del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata la persistente inottemperanza dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e condanna l’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una condanna del Ministero dell’istruzione e del merito a corrispondergli, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per un totale di € 1500. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 06.03.2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 14.04.2025.
Poiché l’Amministrazione persisteva nell’inadempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo di dichiarare la mancata esecuzione, assegnare un termine per ottemperare, nominare un commissario ad acta, liquidarne il compenso e fissare la somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il ricorso è dunque accolto, con ordine all’Amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate.
Quanto alla figura dell’ausiliario, il Collegio precisa che il munus di commissario ad acta deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.
Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con riguardo, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del medesimo d.P.R., all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circolare del Ministero del Tesoro 3.12.1991, n. 75, e, per le ulteriori spese, all’art. 56. La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrendo il dies a quo dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione.
Il Collegio dispone inoltre, a carico dell’Amministrazione e a favore del ricorrente, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso. Liquida infine le spese di lite secondo il canone della soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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