Obbligo di predeterminare i criteri guida nelle selezioni per docenze universitarie (TAR Trentino-Alto Adige n. 32 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per il conferimento di incarichi di docenza a contratto, qualora il bando preveda un criterio di valutazione generico e privo di parametri direttivi, è fatto obbligo alla commissione giudicatrice di elaborare preventivamente criteri guida o motivazionali idonei a individuare, in concreto, il punteggio da assegnare tra il minimo e il massimo stabilito dal bando, prima di procedere alla valutazione dei candidati. Il giudizio espresso in forma meramente numerica costituisce motivazione sufficiente solo se raccordato a criteri di massima predeterminati, che consentano di ricostruire l’iter logico seguito e di verificarne la coerenza. In difetto, la valutazione è illegittima per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 5, comma 3, lett. j), del Regolamento di ateneo, e l’annullamento degli atti consegue all’accertato deficit motivazionale, non essendo sufficiente il rinnovo della sola graduatoria.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria con cui la Libera Università di Bolzano ha concluso la procedura di selezione per una docenza a contratto, unitamente agli atti presupposti, chiedendone l’annullamento e il rinnovo dei segmenti procedimentali contestati, oltre al risarcimento del danno per la mancata stipula del contratto.

Nella valutazione dei titoli il ricorrente ha conseguito il punteggio più elevato, ma è stato superato dal controinteressato nella prova orale, collocandosi al secondo posto con un solo punto di scarto. Da qui l’impugnazione, articolata in tre motivi, incentrati sulla genericità dei criteri, sull’omessa predeterminazione dei sub criteri per i progetti e sull’assenza di motivazione del punteggio del colloquio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare del Ministero dell’Università e della Ricerca, accogliendola. La Libera Università di Bolzano è ateneo non statale dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale, ai sensi dell’art. 17, comma 120, della legge n. 127/1997 e della legge n. 243/1991. Al Ministero competono solo funzioni generali di vigilanza, senza poteri di ingerenza nelle singole procedure di reclutamento: esso è quindi privo di legittimazione passiva e va estromesso dal giudizio.

Nel merito il ricorso è fondato. La procedura si inquadra nell’art. 23, comma 2, della legge n. 240/2010, che impone regolamenti di ateneo volti ad assicurare la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il criterio dei “Progetti realizzati”, cui il bando riservava 30 punti su 55, è formulato in modo estremamente ampio e aperto, senza tipizzazione né parametri di valutazione. La commissione ha individuato solo in sede di esame quattro aspetti di giudizio, senza predeterminarne i pesi.

Il Collegio afferma il principio per cui, se il bando non vi ha provveduto, la commissione deve elaborare preventivamente criteri guida, prima di attendere alla valutazione. Ciò al duplice scopo di arginare la discrezionalità tecnica e di consentire al giudice di ricostruire l’iter logico seguito, nel sindacato di ragionevolezza, linearità e attendibilità. Richiama in proposito Cons. Stato, sez. VI, n. 4881/2002 e TAR Roma, sez. III, n. 5686/2021, oltre a TAR Roma, sez. II, n. 2609/2022.

Analogo vizio affligge il colloquio. Il bando ne fissava oggetto e punteggio, ma non i criteri; la commissione non li ha determinati e la colonna delle note esplicative è rimasta in bianco. Il giudizio numerico non è motivazione sufficiente in assenza di criteri preventivi: risulta impossibile verificare la coerenza tra prestazione e punteggio, con l’aggravante che il colloquio verteva sul medesimo oggetto già valutato sui titoli, dove il giudizio era stato inverso.

Quanto al criterio dell'”Approccio didattico”, è manifesta l’incongruenza tra l’attribuzione indifferenziata del punteggio massimo a tutti i candidati e il giudizio esplicativo differenziato. Ne consegue l’annullamento del decreto di approvazione della graduatoria, della graduatoria stessa e dei verbali, nella parte relativa ai criteri 5 e 6 e al colloquio, con obbligo per l’ateneo di nominare una nuova commissione entro venti giorni. Il risarcimento per equivalente resta inammissibile allo stato, integrando la riedizione del potere una forma di risarcimento in forma specifica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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