Imponibilità degli interessi moratori su crediti professionali prededucibili (Cass. civ. Sez. 5 n. 16301 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli interessi moratori e di dilazione, inclusi quelli legali, costituiscono ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui maturano. Detto principio si applica anche alle prestazioni professionali rese nell’ambito di una procedura concorsuale, qualora il credito per compenso abbia natura prededucibile. In tal caso, la sospensione degli interessi ex art. 55 l.fall. opera solo all’interno del concorso e non si estende ai rapporti tra il singolo creditore e il debitore, con la conseguenza che gli interessi continuano a maturare e, per il principio di cassa, sono tassati come reddito di lavoro autonomo nel momento della loro effettiva percezione. Il curatore fallimentare, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad operare la ritenuta d’acconto su tali importi.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento, relativo agli anni d’imposta 2009 e 2010, con cui recuperava a tassazione alcune somme non dichiarate, tra cui una parte corrisposta a titolo di interessi per una fattura emessa per prestazioni di consulenza professionale rese in relazione ad una procedura fallimentare. Il contribuente impugnava l’avviso deducendo, tra l’altro, l’illegittimità dell’atto per violazione del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 e contestando la natura degli interessi ripresi a tassazione.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Toscana, invece, accoglieva l’appello del contribuente, qualificando gli interessi come indennizzo da atto illecito e negandone l’imponibilità. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione; il contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando che l’art. 6, comma 2, TUIR dispone espressamente l’imponibilità degli interessi moratori e per dilazione di pagamento, attraendoli nella categoria reddituale cui appartengono i crediti sui quali sono maturati. Nel caso di specie, trattandosi di interessi connessi a compensi per prestazioni professionali rese in relazione ad una procedura fallimentare e non a crediti oggetto della procedura stessa, il richiamo all’art. 55 l.fall. è stato ritenuto non pertinente.
La Suprema Corte ha precisato che la sospensione del decorso degli interessi prevista dalla norma fallimentare opera esclusivamente all’interno del concorso e non si estende ai singoli rapporti tra ciascun creditore e il fallito. Tale regola, inoltre, non si applica ai crediti prededucibili e a quelli assistiti da privilegio, per i quali gli interessi continuano a maturare. Nella specie, il credito del professionista, per giurisprudenza costante, ha natura prededucibile, con la conseguenza che gli interessi continuano a maturare e, al momento dell’incasso, devono essere tassati come reddito di lavoro autonomo. Il curatore fallimentare, quale sostituto d’imposta, è tenuto ad operare la ritenuta d’acconto sugli interessi corrisposti nel piano di riparto.
È stato, altresì, accolto il secondo motivo di ricorso, relativo alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., non avendo il giudice d’appello argomentato in merito alla fattura relativa alla detrazione della ritenuta d’imposta.
La Corte ha dichiarato, infine, ammissibile ma infondato il ricorso incidentale condizionato, ribadendo che per i tributi non armonizzati l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale preventivo sussiste solo se espressamente previsto, in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21271 del 2025. Nel caso in esame, gli accertamenti relativi agli anni 2009 e 2010 riguardavano tributi non armonizzati, per i quali l’obbligatorietà del contraddittorio non era normativamente prevista.
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Nota della Redazione
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