Graduatorie dei soli vincitori nei concorsi scolastici PNRR: legittima l’esclusione degli idonei (TAR Lazio n. 13994 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la previsione, contenuta in una norma di rango primario, che per i concorsi ordinari per il personale docente banditi con cadenza annuale nell’ambito delle procedure PNRR disponga la formazione e la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, senza obbligo di dare evidenza dei candidati idonei non vincitori. La scelta legislativa di non pubblicare l’elenco degli idonei non viola i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, né i corrispondenti parametri costituzionali e sovranazionali, risultando ragionevole e proporzionata rispetto alle esigenze di celerità e speditezza che caratterizzano le procedure concorsuali PNRR. La posizione dell’idoneo non vincitore è di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in sede di impugnazione, restando lo scorrimento della graduatoria nella discrezionalità dell’Amministrazione. Resta comunque fermo il diritto del partecipante di conoscere il proprio punteggio e gli avvenuti scorrimenti mediante accesso agli atti ovvero attraverso un’apposita area riservata, senza che ciò imponga la pubblicazione integrale della graduatoria di merito.
Il Fatto
Alcuni docenti, risultati idonei ma non vincitori nel concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, impugnavano il bando, il regolamento concorsuale e i successivi provvedimenti di approvazione delle graduatorie definitive. Lamentavano, in particolare, che la disciplina di gara prevedesse la compilazione della graduatoria con l’elencazione dei soli candidati vincitori, senza dar conto dei candidati comunque risultati idonei a seguito del superamento delle prove selettive e della valutazione dei titoli. Chiedevano, pertanto, l’annullamento degli atti impugnati e la condanna dell’Amministrazione a pubblicare graduatorie comprensive di tutti gli idonei, anche al fine di verificare le proprie possibilità di scorrimento in caso di rinunce o di incremento dei posti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato, in linea con l’orientamento del Consiglio di Stato espresso in sede cautelare, il difetto di un interesse concreto e attuale al ricorso, atteso che i ricorrenti non avevano offerto alcuna prova della prossimità del punteggio conseguito rispetto alla soglia utile per l’immissione in ruolo.
Nel merito, la domanda è stata comunque ritenuta infondata. La formazione della sola graduatoria dei vincitori trova la sua fonte nell’art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021, norma di rango primario che disciplina le modalità semplificate di reclutamento per i concorsi a cadenza annuale finanziati dal PNRR. La disposizione prevede la formazione della graduatoria “nel limite dei posti messi a concorso”, con facoltà di integrazione in misura delle rinunce intervenute con i candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo per il superamento delle prove. L’operato dell’Amministrazione risultava pertanto conforme alla lex specialis e alla norma istitutiva, con la conseguenza che nessun rimprovero poteva essere mosso per la mancata pubblicazione di un elenco degli idonei non previsto dalla legge.
La Corte ha inoltre escluso che la mancata pubblicazione della graduatoria di merito integrale comprometta la posizione degli idonei: l’idoneità resta ricollegabile al superamento del punteggio minimo, il cui esito è conoscibile e dimostrabile dall’area personale della procedura. La previsione è stata ritenuta ragionevole, in quanto coerente con la ratio delle procedure PNRR, caratterizzate da esigenze di celerità e speditezza e dalla cadenza annuale dei bandi. La scelta di non pubblicare l’elenco degli idonei non lede i principi di trasparenza e buon andamento, rientrando nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle modalità di reclutamento più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione, in coerenza con quanto già affermato dalla giurisprudenza richiamata.
Quanto alla possibilità di contestare gli scorrimenti, il Collegio ha chiarito che la posizione dell’idoneo non vincitore è di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in giudizio, restando la decisione di procedere allo scorrimento nella piena discrezionalità dell’Amministrazione. La facoltà di integrazione della graduatoria non è impedita dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei, ben potendo il partecipante conoscere la propria posizione mediante istanza di accesso agli atti. Il quadro normativo è stato infine completato dall’art. 3, comma 5-quinques, d.l. n. 25/2025, che ha espressamente previsto la possibilità di dare evidenza delle riserve, precedenze e preferenze applicate in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, assicurando la minimizzazione dei dati personali. Il ricorso è stato pertanto respinto, con declaratoria di improcedibilità per il solo ricorrente che aveva manifestato sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese per la novità della questione.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.