Mutamento d’uso rurale-civile e oblazione raddoppiata solo sui volumi eccedenti (TAR Piemonte n. 942 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel mutamento di destinazione d’uso da abitazione rurale ad abitazione civile, urbanisticamente rilevante ex art. 23 ter, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, il contributo di costruzione è dovuto. L’oblazione prevista dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 va però calcolata in misura ordinaria sulla volumetria legittimamente assentita e in misura doppia soltanto sui volumi realizzati in difformità e sanati, perché solo questi ultimi integrano un effettivo incremento del carico urbanistico. La cessazione dell’impresa agricola e il passaggio dell’immobile agli eredi non costituiscono di per sé mutamento di destinazione, ai sensi dell’art. 25, commi 10 e 11, legge reg. Piemonte n. 56/1977.

Il Fatto

I ricorrenti acquistavano un fabbricato in Comune di Alba, edificato dal dante causa quale fabbricato rurale in forza di licenza edilizia del 1970, poi giunto alla venditrice per successione ereditaria e divisione.

Nel 2022 presentavano domanda di permesso di costruire in sanatoria per difformità dal progetto assentito, tra cui un incremento volumetrico di mc 101,17. Il Comune quantificava l’oblazione in € 27.687,60, importo versato con riserva di ripetizione. I ricorrenti impugnavano la determinazione chiedendone la rideterminazione e la restituzione dell’eccedenza.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità della domanda comunale. La controversia sul contributo di costruzione ha ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito in regime paritetico, con giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., secondo i principi dell’Adunanza Plenaria n. 12 del 2018. L’atto restitutorio non è provvedimento autoritativo di secondo grado e la difesa comunale resta nel thema decidendum originario.

Nel merito il Tribunale rimedita il proprio precedente orientamento. Il Consiglio di Stato n. 811 del 3.02.2025 ha spostato l’attenzione sulla funzione svolta dal fabbricato prima della legge n. 10/1977: se già allora era residenza di soggetti diversi dall’imprenditore agricolo, il mutamento non è urbanisticamente rilevante; se invece era abitazione dell’imprenditore agricolo, la successiva destinazione a residenza ordinaria integra il mutamento.

Nel caso di specie la licenza del 1970 assentiva una nuova costruzione ad uso di abitazione per azienda agricola e la richiesta del 1984 ancora menzionava la qualità di coltivatore diretto. Prima del 1977 l’immobile aveva dunque destinazione rurale, con vincolo di strumentalità all’attività agricola. Il nuovo titolo configura un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, con passaggio tra due categorie funzionalmente autonome ex art. 23 ter, comma 1, e il conseguente assoggettamento al contributo ai sensi dell’art. 8, comma 5, legge reg. Piemonte n. 19/1999.

Il Comune ha però errato nel raddoppiare gli oneri per l’intero intervento. La successione ereditaria non denota variazione rilevante, poiché l’art. 25, commi 10 e 11, legge reg. n. 56/1977 esclude il mutamento in caso di prosecuzione dell’uso abitativo da parte degli eredi, e l’istruttoria non documenta trasformazioni tra il 2003 e il 2021. Il cambio di destinazione costituiva l’obiettivo dei nuovi lavori. Pertanto sulla volumetria originaria di mc 600 sono dovuti gli oneri in misura ordinaria, senza raddoppio; solo sui mc 101,17 sanati nel 2022 opera il raddoppio. Il totale dovuto risulta di € 16.098,92; detratto quanto già versato e la somma già restituita, residua un credito di € 947,92.

Sull’eccedenza spettano gli interessi legali ex art. 2033 cod. civ. dalla domanda, coincidente con la notificazione del ricorso, attesa la buona fede dell’accipiens e la necessità di un atto di costituzione in mora, secondo Cass. Sez. Un. n. 15895 del 2019. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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