Prove ammissione corso musicale e misure compensative per alunno con disabilità (TAR Piemonte n. 943 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prove di accesso ai corsi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado devono essere svolte, per gli alunni con disabilità o con disturbo specifico dell’apprendimento, con le misure compensative e dispensative previste dal piano educativo individuale o dal piano didattico personalizzato. Il regolamento d’istituto che disciplina la procedura selettiva impone tale adattamento. Ove l’amministrazione scolastica non dimostri di averlo garantito, le prove e la conseguente graduatoria sono illegittime. L’annullamento non comporta l’automatica ammissione del candidato, ma obbliga l’Amministrazione a rinnovare le prove e a rivalutare la posizione dell’interessato. Il ricorso proposto avverso la graduatoria è inammissibile, per difetto di contraddittorio, nei confronti degli studenti ammessi per gli strumenti rispetto ai quali non sia stato esteso il contraddittorio stesso.
Il Fatto
La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ha impugnato il diniego di iscrizione della figlia alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale presso un Istituto Comprensivo. La ragazza è affetta da un disturbo da deficit di attenzione/iperattività e beneficia di un piano educativo individuale.
Secondo la ricorrente, la figlia avrebbe sostenuto solo alcune delle prove selettive, senza le misure compensative a cui avrebbe avuto diritto, e non le sarebbe stata consentita la prova attitudinale sui singoli strumenti. Con motivi aggiunti ha poi impugnato la graduatoria definitiva, non comunicatale e non pubblicata sull’albo pretorio. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, ordinando di rinnovare le prove limitatamente a pianoforte e violino.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio rileva che, dopo l’accoglimento della domanda cautelare, nessuna parte ha informato degli sviluppi successivi. Non è quindi noto se le prove siano state rinnovate e con quale esito. Ciò nonostante, procede all’esame del merito, in applicazione del principio dell’ultrattività a fini processuali del mandato difensivo revocato, non potendosi desumere dal solo comportamento processuale la prova di una sopravvenuta carenza di interesse.
Il ricorso è dichiarato parzialmente inammissibile. Confrontando i destinatari della notifica con le iniziali dei soggetti utilmente classificati, emerge che il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato solo agli ammessi per pianoforte e violino, e non anche per chitarra e flauto. La contestazione della graduatoria per questi ultimi due strumenti è quindi inammissibile ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 42, comma 2, c.p.a., per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.
Nel merito, il Tribunale conferma la valutazione prognostica di fondatezza già espressa in sede cautelare. L’art. 8 del regolamento d’istituto prevede, per gli allievi con disabilità o disturbo specifico dell’apprendimento, misure compensative e/o dispensative nello svolgimento delle prove di accesso. La condizione della ragazza era nota all’Istituto, poiché nella domanda di iscrizione era stata qualificata come alunno con disabilità e alunno con DSA.
Dal verbale delle prove risulta lo svolgimento delle sole prove oggettive, senza alcun riferimento alla concessione di misure compensative. Quanto alla prova attitudinale, il modulo di valutazione non risulta nemmeno compilato dalla commissione. Le prove sono pertanto illegittime, con conseguente annullamento del provvedimento di non ammissione e della graduatoria, quanto a pianoforte e violino.
Il Collegio precisa che all’accoglimento non consegue l’automatica ammissione al corso musicale, ma solo l’obbligo per l’Amministrazione di rinnovare le prove e rivalutare la posizione dell’interessata. Resta assorbita la seconda censura, relativa ai tempi di svolgimento delle prove, non potendo la ricorrente trarne utilità maggiore. Le spese sono compensate per parziale reciproca soccombenza; il compenso al difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è liquidato in misura ridotta.
Nota della Redazione
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