Mutamento di giurisprudenza e obbligo di conformarsi al principio di diritto (Cass. civ. Sez. V n. 2916 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
I limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione. Il giudice di rinvio non può sindacare né eludere il principio di diritto affermato dalla Corte, neppure quando ne contesti la correttezza sostanziale o processuale. Il mutamento della giurisprudenza di legittimità non incide sulla decisione del giudice di rinvio, che resta vincolato alle prescrizioni della sentenza di annullamento. Solo l’intervento di uno ius superveniens può derogare a tale vincolo. Quando l’annullamento è pronunciato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio enunciato senza modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza con cui la CTR della Basilicata, in sede di rinvio, ha rigettato il proprio appello. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione una plusvalenza non dichiarata, conseguente alla vendita di terreni, ritenendo non opponibile la rideterminazione del valore operata dal contribuente ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448/2001.

Il contribuente aveva sottoposto i terreni a perizia, versando l’imposta sostitutiva sul valore stimato in euro 172.000,00, e li aveva poi alienati per euro 149.000,00, omettendo di indicare il valore periziato nell’atto di compravendita. Dopo l’accoglimento dei primi due gradi di merito, la Cassazione, con precedente ordinanza, aveva riconosciuto il potere accertativo dell’Ufficio. Riassunto il giudizio, la CTR si era discostata da quel principio, richiamando un diverso orientamento di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui il patrono erariale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., degli artt. 67 e 68 d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2697 c.c., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La censura riguarda l’inosservanza del principio di diritto statuito dalla Corte in sede di rinvio.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono determinati dalla sola sentenza di cassazione, non sindacabile né eludibile dal giudice di rinvio, neppure per errore del principio affermato e nemmeno alla stregua di successivi arresti di legittimità, richiamando Cass. n. 8225/2013 e Cass. n. 22657/2020.

La Corte richiama poi il criterio distintivo dei poteri del giudice di rinvio, già espresso da Cass. n. 1113/2022: in caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice deve soltanto uniformarsi al principio enunciato, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti; diversamente avviene in caso di vizi di motivazione.

Il Collegio non ignora che il contrasto giurisprudenziale è stato ricomposto dalle Sezioni Unite n. 2321/2020, che hanno enunciato un principio difforme da quello stabilito con l’ordinanza che aveva disposto il rinvio. Rileva tuttavia che tale precedente è successivo sia a quella ordinanza sia alla sentenza impugnata e che sul punto non è intervenuto alcun ius superveniens. Pertanto il ricorso è accolto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, perché si adegui ai principi indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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