Irreperibilità del ricorrente dopo la morte del difensore: non è impedimento alla trattazione del ricorso in cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 19857 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, la morte del difensore del ricorrente, presso il quale quest’ultimo abbia eletto domicilio, e la conseguente irreperibilità della parte nel luogo indicato nel ricorso, che renda assolutamente impossibile la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza direttamente alla parte personalmente, non costituiscono impedimento alla trattazione della causa. La garanzia del diritto di difesa, che pure impone l’adempimento procedurale, non può spingersi fino a esigere la ricerca di un indirizzo del ricorrente oltre le possibilità offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità, essendo la trattazione della causa d’ufficio. Tale principio presuppone che la parte risulti irreperibile nel luogo di residenza indicato nel ricorso e che non emergano dagli atti ulteriori indicazioni idonee a individuarne un diverso domicilio.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio un’intimazione di pagamento riferita a sette cartelle di pagamento prodromiche, lamentando la mancata notifica di queste ultime ed eccependo la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo e la decadenza dell’agente della riscossione. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in sede di appello, ne accoglieva il gravame limitatamente a due cartelle, ritenendone invalida la notificazione.
Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione resisteva con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità, il difensore del ricorrente decedeva e la cancelleria, non potendo comunicare l’avviso di trattazione del ricorso in camera di consiglio al difensore, non presente sul sistema “Reginde”, incaricava l’ufficiale giudiziario di effettuare la comunicazione direttamente al ricorrente personalmente: quest’ultimo, tuttavia, non risultava più residente presso l’indirizzo indicato nel ricorso, essendosi trasferito in altro comune, in un luogo non individuabile.
La Motivazione della Corte
La Corte, in via preliminare, ha affermato l’ammissibilità della trattazione della causa nonostante la comunicazione dell’avviso di fissazione non fosse stata effettivamente notificata alla parte. Ha richiamato il principio per cui, nel giudizio di cassazione, l’assoluta impossibilità di notificare l’avviso di fissazione dell’udienza alla parte personalmente, in ragione della morte del difensore domiciliatario e dell’irreperibilità della parte stessa nel luogo indicato nel ricorso, non impedisce la trattazione della causa, che resta dominata dall’impulso d’ufficio. La tutela del diritto di difesa, di esercizio squisitamente personale, non può spingersi fino a imporre la ricerca dell’indirizzo oltre le possibilità offerte dagli atti del giudizio di legittimità, richiamando sul punto un consolidato orientamento del giudice di legittimità.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, poiché il ricorrente non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sulla tardività della questione relativa alla mancata comunicazione della costituzione dell’Ufficio, che avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio di primo grado. Ha comunque precisato che, fermo l’obbligo di comunicare l’avviso di trattazione ex art. 31 d.lgs. n. 546/1992, nessuna norma impone di comunicare l’avvenuta costituzione della controparte.
Il secondo motivo, incentrato sulla nullità delle notifiche delle cartelle per intervenuto trasferimento di residenza del contribuente, è stato ritenuto in parte inammissibile per carenza di interesse e in parte infondato. La Corte ha osservato che la statuizione censurata era favorevole al contribuente, riconoscendo la nullità della notifica di due cartelle, e che il dispositivo della sentenza, integrato dalla motivazione, individuava chiaramente la portata dell’accoglimento dell’appello e l’esame, ritenuto regolare, delle notifiche delle altre cinque cartelle.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di base, atteso che la sentenza impugnata non conteneva alcuna affermazione, nemmeno implicita, in merito alla trasformazione del termine di prescrizione breve in termine ordinario a seguito della comunicazione del ruolo. Il quarto motivo, concernente la regolamentazione delle spese, è stato infine ritenuto infondato: la prima censura presupponeva l’accoglimento del ricorso, non realizzatosi, mentre la seconda era smentita dalla sentenza impugnata, che aveva espressamente assorbito il relativo motivo d’appello. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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