Payback dispositivi medici: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 1575 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con cui le regioni e le province autonome individuano le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e quantificano i relativi importi costituiscono espressione di attività interamente vincolata, priva di margini di discrezionalità, anche solo tecnica. Il tetto di spesa regionale, la certificazione del suo superamento e la quota percentuale di ripiano sono già determinati dalla legge e dai decreti ministeriali; alle regioni residua solo un’attività ricognitiva, tecnico-contabile e riepilogativa. Ne deriva che la controversia avente ad oggetto il quantum debeatur, in cui l’impresa vanta un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice amministrativo. La questione di legittimità costituzionale prospettata su una norma di cui il giudice non deve fare applicazione è inammissibile per difetto di rilevanza.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio la determinazione con cui la Regione Sardegna ha attribuito gli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, oltre agli atti statali presupposti: i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’Accordo n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019.
Con successivi motivi aggiunti la società ha gravato i decreti con cui numerose regioni hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, indicando nei relativi allegati gli importi dovuti. Nel corso del giudizio è intervenuto il d.l. n. 95/2025, convertito con legge n. 118 dell’8 agosto 2025, che ha previsto il pagamento di una quota ridotta e la definizione agevolata del contenzioso. La ricorrente ha dichiarato di non volersi avvalere di tale facoltà e ha prospettato questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del payback sui dispositivi medici, muovendo dall’art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011 e dall’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015. Richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, che hanno qualificato il meccanismo come contributo di solidarietà ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione degli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost., e che hanno esteso a tutte le imprese la riduzione al 48 per cento della quota di ripiano.
Quanto al ricorso introduttivo, il TAR rigetta le censure di illegittimità derivata, richiamando integralmente i propri precedenti conformi. Il tetto regionale è stato fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard, coincidente con quello nazionale, sicché le imprese non hanno interesse a contestarne l’uniformità. La fissazione tardiva non lede l’affidamento, poiché il sistema era noto sin dal 2015. Il calcolo al lordo dell’IVA risponde alla qualifica degli enti del SSN come consumatori finali, mentre l’eventuale inclusione dei servizi accessori nel fatturato deriva da errata contabilizzazione aziendale. Il ricorso avverso la determinazione della Regione Sardegna è invece dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il nucleo della decisione riguarda i motivi aggiunti. Il Collegio rileva che l’art. 9-ter, comma 9-bis, affida alle regioni solo la verifica della documentazione contabile, la definizione dell’elenco delle aziende soggette al ripiano e l’imposizione del pagamento. Tetto, superamento e quota percentuale sono già determinati a livello statale. L’attività regionale è quindi interamente vincolata e priva di potere autoritativo.
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28429 del 2022, n. 8188 del 2022 e n. 10089 del 2020, il Collegio applica il criterio del petitum sostanziale: la controversia, radicata a valle del potere, involge un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell’importo. I motivi aggiunti sono pertanto inammissibili per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato.
La questione di legittimità costituzionale della disciplina del 2025 è infine dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, non dovendo il giudice applicare la disposizione alla fattispecie, avendo la ricorrente confermato di non avvalersi della definizione agevolata. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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