Ottemperanza al giudicato sulle spese legali e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 414 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., l’Amministrazione che non abbia dato esecuzione al capo della sentenza di condanna alle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, è inottemperante e va condannata a dare integrale esecuzione al giudicato. Il decorso del termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 senza alcuna opposizione della PA, costituita solo formalmente, legittima l’accoglimento del ricorso. Il giudice assegna all’Amministrazione un termine per l’adempimento e, per il caso di perdurante inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente indicato in motivazione. Le spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento, sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte ai difensori antistatari.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro, con una sentenza passata in giudicato, ha riconosciuto a una lavoratrice il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle articolazioni territoriali competenti, all’assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati. Lo stesso giudice ha posto le spese di lite a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Formatosi il giudicato, come da attestazione della Cancelleria, la società tra avvocati e i due professionisti agiscono dinanzi al TAR Marche lamentando il mancato pagamento delle spese liquidate in loro favore. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta anzitutto la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’azione è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, presupposto per l’esperibilità del rimedio di ottemperanza.

Nel merito il ricorso è fondato, poiché il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito nella parte relativa al pagamento delle spese legali. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, la PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il giudice dichiara quindi l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al capo della sentenza contenente la condanna alle spese, salvo le somme già corrisposte, e assegna un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono liquidate in dispositivo e distratte ai difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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