Incarichi direzione struttura complessa richiedono anzianità maturata dopo concorso (TAR Lazio n. 1576 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, l’anzianità di servizio maturata presso enti e istituti privati che abbiano adeguato il proprio ordinamento al d.lgs. n. 502/1992 è equiparata a quella prestata presso le strutture pubbliche del SSN solo se il dipendente sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale. I due requisiti dell’adeguamento dell’ordinamento e dell’assunzione mediante concorso devono coesistere e sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. L’art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 148/2017, di natura interpretativa, impedisce di computare, ai fini del requisito, il servizio svolto senza concorso dopo la sua entrata in vigore. La clausola di un regolamento di ente privato che riconosca l’equiparazione dei titoli non può derogare alla norma di legge, per il principio di gerarchia delle fonti.

Il Fatto

Un dirigente medico terzo classificato in una procedura per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa ha impugnato la graduatoria, gli atti della commissione e le delibere di conferimento dell’incarico al candidato collocatosi al secondo posto. L’interesse all’impugnativa è insorto dopo la rinuncia del primo classificato, che ha determinato l’assegnazione dell’incarico al controinteressato.

Il ricorrente deduce che il concorrente collocato in posizione utile fosse privo del requisito di anzianità di servizio richiesto dal bando, avendo superato la procedura concorsuale presso la struttura privata di provenienza solo nel 2024, a fronte di una scadenza del termine di presentazione delle domande fissata al 28 ottobre 2024. La struttura sanitaria ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; il controinteressato ha invocato la certificazione attestante l’adeguamento del regolamento dell’ente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Dopo la novella del 2022, le procedure per gli incarichi di direzione di struttura complessa hanno perduto il carattere fiduciario: la valutazione comparativa avviene secondo criteri predeterminati e la graduatoria vincola l’amministrazione nella scelta del candidato col miglior punteggio. La procedura assume quindi carattere tendenzialmente concorsuale e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, tanto più quando la contestazione investe la valutazione di un requisito di partecipazione.

Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 5, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 484/1997 richiede sette anni di servizio, di cui cinque nella disciplina, e la specializzazione, ovvero dieci anni di anzianità nella disciplina. L’art. 10 del medesimo d.P.R. circoscrive l’anzianità utile alle amministrazioni pubbliche e agli istituti ivi elencati, salvo quanto previsto dall’art. 15-undecies del d.lgs. n. 502/1992 per il personale degli enti privati che abbiano adeguato i propri ordinamenti.

La disciplina è chiarita dall’art. 18, comma 2-bis, del d.l. n. 148/2017: i servizi e i titoli del personale degli enti privati adeguati sono equiparati a quelli prestati nel SSN solo se l’assunzione sia avvenuta mediante procedura concorsuale. La norma è di dichiarata natura interpretativa, con effetto retroattivo, e il suo tenore letterale non ammette letture estensive. Nel caso concreto l’ente di provenienza aveva adeguato il regolamento fin dal 2002, ma il concorso è stato superato nel 2024: alla scadenza del bando il controinteressato era titolare di un’anzianità di pochi mesi.

Inutile è il richiamo alla clausola del regolamento dell’ente che riconosce l’equiparazione dei titoli: essa va letta con la previsione che ammette la costituzione del rapporto anche per via non concorsuale, e comunque, essendo norma di un ente privato, non può prevalere sulla legge. Parimenti estraneo è l’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 484/1997, dettato per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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