Revocatoria erariale esperibile anche prima dell’accertamento del credito (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 30 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione revocatoria proposta dal Pubblico Ministero contabile ai sensi dell’art. 73 del C.G.C. e dell’art. 2901 cod. civ. non presuppone l’accertamento giudiziale del credito erariale. È sufficiente una ragione di credito anche eventuale o litigiosa, purché la fattispecie costitutiva si sia perfezionata anteriormente all’atto di disposizione. L’eventus damni si identifica con l’alterazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore che rende più incerta o difficile l’esazione, non richiedendosi la totale compromissione della consistenza patrimoniale. La scientia damni può essere provata per presunzioni semplici; negli atti a titolo gratuito non occorre la participatio fraudis del terzo, essendo sufficiente la consapevolezza del pregiudizio. Il proscioglimento penale per prescrizione non vincola il giudice contabile, stante l’autonomia dei due giudizi.

Il Fatto

La Procura regionale agisce in revocatoria nei confronti del convenuto, debitore dell’erario per complessivi euro 103.158,17 in virtù di condotte dolose e distrattive nella gestione di agevolazioni pubbliche concesse nel maggio 2011. L’atto impugnato è una donazione stipulata l’11 settembre 2023, con cui il convenuto ha trasferito a due donatari la piena proprietà di un appartamento e la quota di metà di un locale commerciale, per un valore di euro 94.500,00.

Il convenuto eccepisce l’insussistenza dei presupposti, deduce la violazione del divieto di bis in idem per l’intervenuto proscioglimento in sede penale per prescrizione, rappresenta di aver rimborsato ventuno rate per euro 44.559,28 e si dichiara disponibile al pagamento di euro 15.000,00. Nelle more, con sentenza n. 559/2024, la Sezione ha accolto la domanda di responsabilità condannando il convenuto, tra gli altri, al riparto sino a euro 103.158,17.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura autonoma dell’azione revocatoria rispetto al giudizio di responsabilità: la prima non persegue finalità restitutorie, ma conserva la garanzia generica sul patrimonio del debitore. Ne deriva che l’esposizione dei fatti va circoscritta alle condizioni dell’art. 2901 cod. civ.: rapporto di credito, eventus damni e scientia damni.

Sul primo presupposto, la Sezione richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 1220 del 1986, Sez. I n. 14166 del 2001, Sez. III ord. n. 19289 del 2007) secondo cui la norma accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa e dei crediti litigiosi. Il credito erariale, quindi, sorge al momento della commissione dei fatti, anche se non ancora individuato o azionato. La tesi difensiva imperniata sul processo penale è giudicata poco conducente, data l’autonomia del giudizio contabile e il carattere non vincolante delle sentenze penali di proscioglimento.

Quanto all’eventus damni, il Collegio osserva che non è richiesta la totale compromissione del patrimonio, essendo sufficiente un’alterazione anche solo qualitativa che renda più difficoltosa la soddisfazione coattiva (Cass. civ. Sez. I n. 6676 del 1998, Sez. III n. 7262 del 2000, Sez. III n. 7767 del 2007). A fronte di atti dispositivi a titolo gratuito opera una presunzione iuris tantum di pregiudizio: spetta al debitore provare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni creditorie. Il convenuto non allega altri cespiti aggredibili e si dichiara disponibile a versare un importo nettamente inferiore al credito azionato.

Sulla scientia fraudis, la prova può essere data per presunzioni semplici. La donazione ha ad oggetto gli unici immobili in grado di soddisfare le ragioni dell’erario ed è stata stipulata subito dopo la notifica dell’invito a dedurre e dei provvedimenti di revoca e ingiunzione. Trattandosi di atto a titolo gratuito, non è necessaria la participatio fraudis del terzo, bastando la consapevolezza del pregiudizio, desumibile dal rapporto di parentela tra donante e donatari.

Il Collegio accoglie quindi la domanda e dichiara l’inefficacia dell’atto dispositivo nei confronti del creditore, con condanna del convenuto alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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