Onere della prova tra eccezione di inadempimento e indebito oggettivo (Cass. civ. Sez. I n. 5378 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l’adempimento che sollevi l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è onerato di allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l’onere di dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione. Chi propone nei confronti dell’accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, allegando di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che assume non dovuta. Il principio della c.d. vicinanza della prova non deroga alla regola dell’art. 2697 c.c., ma opera come criterio ermeneutico quando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrano indicazioni univoche, riguardando la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto e non già la possibilità concreta di acquisirne la prova. È inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo che censuri l’esclusione della prova testimoniale senza indicare i capitoli non ammessi e asseritamente decisivi.
Il Fatto
La controversia origina da una richiesta di decreto ingiuntivo avanzata da una cooperativa sociale nei confronti di un comune per il pagamento di prestazioni rese nell’ambito della gestione di servizi socio-assistenziali di una casa di riposo per anziani. Dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il giudizio prosegue davanti al giudice ordinario.
Il giudice di primo grado revoca il decreto ingiuntivo e rigetta le ulteriori domande. La Corte di appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione della cooperativa, revoca il decreto opposto e condanna il comune al pagamento di una somma, oltre interessi e spese. Il comune propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la cooperativa resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e la violazione dei principi in tema di onere della prova. La Corte rileva che il vizio di omesso esame può contestare unicamente il mancato esame di fatti, non la mancata valutazione di argomenti difensivi, richiamando le Sezioni Unite n. 8053/2014. Il ricorrente, inoltre, non ha aggredito in modo specifico la motivazione fondata sull’assenza di contestazione di due fatture e sull’assenza di prova circa irregolarità nell’esecuzione del rapporto: la censura è pertanto inammissibile.
Quanto all’eccezione di inadempimento, la Corte ricorda il consolidato orientamento secondo cui il debitore è onerato di allegare l’altrui inadempimento, mentre sul creditore agente grava la prova del proprio adempimento, richiamando Cass. n. 3587 del 11.02.2021 e Cass. Sez. Un. n. 13533/2001. La Corte di appello non ha posto a carico del comune l’onere di provare l’inadempimento, ma ha evidenziato che dall’istruttoria e dalla c.t.u. non era emersa alcuna prova dell’inadempimento della cooperativa in relazione alle fatture mai contestate.
Riguardo alle somme versate a titolo di rimborso spese, la Corte esclude la violazione dei principi sull’onere probatorio: agendo il comune per la restituzione di somme asseritamente versate sine causa, l’onere di dimostrare che i versamenti avevano riguardato spese estranee al contratto ricadeva sul comune stesso, secondo Cass. n. 34427 del 23.11.2022. Il richiamo alla c.d. inversione dell’onere della prova non è idoneo, poiché il criterio della vicinanza della prova non deroga all’art. 2697 c.c. e attiene alla possibilità di conoscere il fatto, non di acquisirne la prova, come precisato da Cass. n. 12910/2022.
Il secondo motivo, che censura l’esclusione delle prove testimoniali con violazione degli artt. 345 cod. proc. civ. e 2721 c.c., è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato i capitoli di prova non ammessi e asseritamente decisivi (Cass. n. 6440/2007, Cass. n. 19985/2017). Il terzo motivo, sulla mancata rinnovazione della c.t.u. ex art. 196 cod. proc. civ., è pure inammissibile: la rinnovazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità ove motivata senza vizi logici o giuridici (Cass. n. 2301/2019).
Il quarto motivo, sulla asserita mancanza di motivazione ex artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., è rigettato: la Corte di appello ha rispettato il c.d. minimo costituzionale (Cass. Sez. Un. n. 8054/2014). Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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