Mutuo per escussione fideiussione non è spesa di investimento (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 250 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito, sotto il profilo finalistico, solo per finanziare spese di investimento, poiché deve sussistere una correlazione tra la passività assunta e l’incremento del valore dell’attivo patrimoniale, in attuazione dell’art. 119, ultimo comma, Cost. e dell’art. 202 TUEL. La sottoscrizione di un mutuo per far fronte all’escussione di una fideiussione precedentemente rilasciata a garanzia di un finanziamento destinato a un’opera pubblica non integra la nozione di spesa di investimento, poiché le risorse non finanziano la realizzazione dell’opera ma estinguono un debito del soggetto garantito. L’art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003, nel qualificare come indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell’escussione, non costituisce parametro di legittimità dell’operazione. Il collegamento negoziale tra i due contratti di mutuo non assume rilievo ai fini del rispetto della c.d. golden rule, operando il vincolo costituzionale su un piano economico-patrimoniale distinto da quello della causa contrattuale.
Il Fatto
Nell’ambito delle verifiche sul bilancio di previsione e sul rendiconto di un ente locale, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis TUEL, emerge una questione relativa ai limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali.
L’ente aveva rilasciato una fideiussione a favore di una società concessionaria, affidataria in finanza di progetto della riqualificazione di un impianto sportivo, a garanzia di un mutuo destinato a finanziare i lavori. Essendo la società risultata inadempiente nel pagamento delle rate, il finanziatore aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del termine ed escusso la garanzia. L’ente, con deliberazione consiliare, aveva quindi deciso di contrarre un nuovo mutuo per un importo inferiore al debito residuo, al fine di adempiere all’obbligazione di garante, esercitando il diritto di rivalsa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la fattispecie e qualifica il nuovo contratto come mutuo di scopo, finalizzato a estinguere il debito residuo del prestito originario. L’ente ha fatto ricorso all’indebitamento per procurarsi le risorse necessarie all’adempimento delle proprie obbligazioni di garante, aventi fonte nella fideiussione.
Il punto di partenza è il vincolo dell’art. 119, ultimo comma, Cost., attuato dall’art. 202 TUEL e dall’art. 10 della legge n. 243/2012. La regola risponde all’esigenza di garantire la tendenziale neutralità patrimoniale del debito: alla passività deve correlarsi un incremento dell’attivo. Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 435/2004 a sostegno della limitazione dell’autonomia negoziale degli enti territoriali.
Quanto all’art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003, invocato dall’ente, la Sezione osserva che la norma chiarisce come, dopo l’escussione, la passività potenziale divenga debito dell’ente; da ciò deriva che anche il rilascio della garanzia deve essere finalizzato a spese di investimento. La disposizione non è però parametro di legittimità dell’operazione. La Sezione richiama le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 95/2023 e n. 66/2024.
Il collegamento negoziale tra i due mutui non muta la conclusione. Esso attiene alla causa del contratto, mentre il vincolo costituzionale opera sul piano economico-patrimoniale. Il collegamento rileverebbe solo nelle ipotesi in cui il legislatore considera ex lege talune operazioni come spese di investimento.
Non soccorre la disciplina della surroga, poiché il rapporto originario è stato risolto per inadempimento e l’operazione non riduce il valore finanziario delle passività totali, comportando oneri aggiuntivi per interessi. Né si attagliano le lettere b) e h) del comma 18: i lavori erano già conclusi e nessun trasferimento di risorse si è realizzato verso il gestore, essendo il rapporto concessorio già risolto. Diversamente opinando, si ammetterebbe una rifinanziabilità potenzialmente illimitata dei prestiti garantiti.
La Sezione dubita dunque della legittimità del mutuo, ma rileva la diffusione della prassi, l’assenza di alternative praticabili prospettate dal finanziatore e il rischio di aggravio di costi. Sospende quindi la pronuncia nel merito e sottopone al Presidente della Corte la valutazione sull’opportunità di deferire la questione di massima alle Sezioni Riunite o alla Sezione delle autonomie.
Nota della Redazione
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