Insolvenza della banca in liquidazione coatta: interesse pubblico e valore del parere della vigilanza (Cass. civ. Sez. I n. 24254 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione dei commissari liquidatori a promuovere la dichiarazione dello stato di insolvenza ex art. 82, comma 2, TUB trova fondamento nella natura pubblicistica dell’accertamento, attribuito anche al pubblico ministero e al tribunale d’ufficio ma non ai creditori. Su un piano distinto si collocano le successive ed eventuali iniziative recuperatorie, revocatorie o penali, che presuppongono i rispettivi requisiti: la loro concreta esperibilità non condiziona l’interesse ad agire. Gli atti provenienti dall’autorità di vigilanza o dai commissari non hanno valore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c., non essendo formati nell’esercizio di una funzione diretta alla documentazione; costituiscono però legittima fonte di informazione che, se non validamente contraddetta, concorre a formare il convincimento del giudice, tenuto ad ammettere le prove contrarie dedotte dalle parti ma non ad acquisirne d’ufficio.
Il Fatto
Un istituto di credito cooperativo è stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa ex art. 80 TUB all’esito di una verifica ispettiva dell’autorità di vigilanza. Oltre quattro anni dopo l’apertura della procedura, i commissari liquidatori hanno chiesto la dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell’art. 82, comma 2, TUB.
Nel giudizio si sono costituiti separatamente la banca, l’ex legale rappresentante e un ex componente del consiglio di amministrazione, eccependo il difetto di interesse ad agire in ragione del tempo trascorso e l’insussistenza dell’insolvenza. Il Tribunale ha dichiarato lo stato di insolvenza. La Corte d’appello, riuniti i reclami, ha confermato: interesse ad agire sorretto dalle finalità pubblicistiche della procedura, in assenza di termini di decadenza; parere della vigilanza munito di portata probatoria qualificata per la natura tecnica degli accertamenti, a fronte di contestazioni labili; irrilevanza della perizia di parte e della consulenza tecnica richiesta, ritenuta esplorativa. I reclamanti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che àncora l’interesse ad agire alla concreta possibilità di esercitare le azioni revocatorie, è inammissibile per genericità e per mancato confronto con il tenore della decisione. La Corte osserva che il potere di iniziativa è attribuito ai commissari accanto al pubblico ministero e al tribunale d’ufficio, e non ai creditori: indice dell’interesse pubblico sotteso all’accertamento. Le iniziative recuperatorie, revocatorie e penali si collocano su un piano successivo ed eventuale, condizionato ai rispettivi presupposti.
Ne discende l’irrilevanza del richiamo al formante generale sull’interesse ad agire come necessità di un risultato utile non conseguibile senza l’intervento del giudice: qui vengono in rilievo i profili pubblicistici della dichiarazione ex art. 82 TUB, che assumono particolare connotazione in termini di tutela del pubblico affidamento quando è coinvolto un istituto bancario.
Il secondo motivo, che lamenta l’adesione acritica al parere della vigilanza e il rigetto della consulenza contabile, è in parte inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, attinge valutazioni di merito. È per il resto infondato: il giudice a quo ha correttamente applicato il principio per cui quegli atti, pur privi dell’efficacia dell’art. 2700 c.c., costituiscono fonte di informazione utile all’accertamento dei fatti, che concorre al convincimento se non validamente contraddetta, senza obbligo di acquisizioni officiose (Cass. n. 11267/2020).
Il terzo motivo è inammissibile perché deduce violazione di legge senza confrontarsi con le plurime argomentazioni poste a fondamento dell’accertamento. La Corte ribadisce che il vizio ex art. 360, primo comma, n. 3, esige non solo l’indicazione delle norme violate ma anche delle affermazioni in diritto della sentenza che si assumono contrastanti con esse (Cass. n. 28541/2024). Il vizio consiste nell’erronea ricognizione della fattispecie astratta e implica un problema interpretativo; l’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa resta valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 7871/2025).
Il quarto motivo, sulla motivazione asseritamente apparente per trascrizione delle difese avversarie, è infondato. La motivazione non presenta i gravissimi vizi che soli conducono alla nullità per mancato raggiungimento della soglia minima costituzionale (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). È del resto ammessa la motivazione per relationem alle argomentazioni difensive delle parti, purché resti chiaro l’iter logico seguito (Cass., Sez. Un., n. 642/2015; Cass. n. 29028/2022): il giudice d’appello ha esplicitato anche le ragioni della non rilevanza delle richieste istruttorie. Ricorso rigettato, con condanna solidale alle spese e attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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