Mutuo fondiario a tasso variabile ammessa domanda di accertamento sul tasso negativo (ABF Collegio di Bologna n. 1208 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio davanti all’ABF la domanda con cui il mutuatario chiede che l’intermediario applichi il tasso di interesse contrattualmente previsto, comprensivo della componente variabile negativa in assenza di clausola floor, non integra una pronuncia costitutiva né una condanna a un facere infungibile. Essa va riqualificata come domanda di accertamento del diritto all’applicazione del tasso pattuito ed è pertanto ammissibile. Nel merito, ove l’intermediario dimostri di aver algebricamente sommato la componente fissa e quella variabile, applicando il risultato al calcolo dell’interesse, grava sul ricorrente l’onere della prova ex art. 2697 c.c. della mancata corretta applicazione del tasso. In difetto di evidenza documentale la domanda è rigettata.
Il Fatto
Il ricorrente ha stipulato nel 2015 con l’intermediario un mutuo fondiario a tasso composto da una parte fissa e da una parte variabile, parametrata all’Euribor 360 a 6 mesi rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente la fine di ogni mese per la rata esigibile il mese successivo. Il contratto non prevedeva alcuna clausola floor.
Il mutuatario ha lamentato che, pur in periodi di Euribor negativo, l’intermediario non avrebbe applicato correttamente gli interessi. Esperito senza esito il reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo che fosse applicato il tasso negativo per i periodi in cui si era verificato. L’intermediario si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, per essere volto a una condanna a un facere infungibile, e nel merito la correttezza delle condizioni applicate.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. L’intermediario richiama il noto orientamento dell’Arbitro secondo cui non possono essere emesse pronunce di carattere costitutivo o di condanna a un facere infungibile (Coll. Bologna 8167/2023; Coll. Bologna 2145/2023; Coll. di Coordinamento 8049/2019).
L’eccezione viene tuttavia superata attraverso la riqualificazione della domanda. La richiesta del ricorrente non è letta come ordine di modifica del rapporto, ma come domanda di accertamento del diritto all’applicazione del tasso di interesse contrattualmente previsto. Tale lettura, già seguita dal Collegio (Coll. Bologna 9845/2023), consente di ritenere la domanda ammissibile.
Nel merito, il Collegio rileva che l’intermediario ha dimostrato di aver correttamente applicato il metodo di calcolo contrattuale: la componente fissa e quella variabile sono state algebricamente sommate e il risultato è stato utilizzato per il calcolo dell’interesse. Il parametro Euribor, anche quando negativo, è dunque confluito nella determinazione del tasso secondo le pattuizioni.
Il ricorrente, dal canto suo, non ha prodotto alcuna evidenza documentale a sostegno della tesi della mancata corretta applicazione del tasso, venendo meno all’onere della prova postogli dall’art. 2697 c.c. La contestazione resta quindi sul piano dell’allegazione, priva di riscontro probatorio.
Da qui il rigetto: il Collegio non accoglie il ricorso. La decisione conferma un indirizzo consolidato in materia di mutui a tasso variabile con parametro Euribor negativo, spostando l’attenzione dal piano dell’ammissibilità a quello della prova del concreto metodo di calcolo applicato dall’intermediario.
Nota della Redazione
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