Successione ereditaria e obblighi documentali della banca consegna tardiva certificazioni soddisfa erede (ABF Collegio di Milano n. 2632 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di successione ereditaria e obblighi documentali dell’intermediario, l’art. 119, quarto comma, d.lgs. n. 385/1993 impone alla banca di fornire al cliente, o a chi ne ha titolo, la documentazione relativa alle operazioni intrattenute. L’erede che abbia documentato la propria qualità con testamento olografo pubblicato è legittimato a ottenerla. Quando la banca abbia messo a disposizione, ancorché con ritardo e in corso di procedimento, una lettera di consistenza comprensiva di tutti i dossier titoli, delle valorizzazioni e della documentazione contrattuale sugli ordini di investimento, la domanda volta a ottenere tali attestazioni è infondata perché già soddisfatta. La relativa pronuncia è di cessazione della materia del contendere quanto al rimborso del contributo versato per l’avvio del procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente agisce nella qualità di trustee ed erede unica della cliente della banca, titolare di un conto corrente. A seguito dell’apertura della successione, la banca ha inviato una lettera di consistenza che la ricorrente riteneva parziale, perché non comprensiva di alcuni investimenti e dei dossier titoli. Dopo scambi di corrispondenza, un esposto alla Banca d’Italia e un formale reclamo, la società ha adito l’ABF chiedendo una lettera di consistenza completa di tutti i dossier titoli e copia degli ordini di investimento impartiti ante mortem dalla correntista e contabilizzati successivamente.
La banca ha replicato di aver già fornito tutti i chiarimenti richiesti con la risposta al reclamo del 20 ottobre 2025, di aver prodotto la lettera di consistenza con il dettaglio di tutti i rapporti caduti in successione e di aver corrisposto alla ricorrente l’importo di euro 20,00 a titolo di rimborso del contributo per l’avvio del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce in primo luogo la legittimazione della ricorrente, documentata dalla produzione del testamento olografo con relativa pubblicazione. Richiama poi l’art. 119, quarto comma, d.lgs. n. 385/1993 quale fonte dell’obbligo dell’intermediario di mettere a disposizione la documentazione bancaria richiesta da chi ne ha titolo. Su questo presupposto verifica la completezza del riscontro offerto dalla banca.
Dagli atti emerge che la prima richiesta documentale risale al 7 aprile 2025, seguita da una diffida del 19 giugno 2025 e da un esposto alla Banca d’Italia del 25 giugno 2025. Solo il 17 luglio 2025 la banca ha emesso la lettera di consistenza, indicando conto corrente, carta prepagata, due depositi titoli, carte di credito e gestioni patrimoniali con le relative valorizzazioni alla data del decesso. Il Collegio rileva che la lettera di consistenza in atti comprende i due dossier titoli, uno indicato come vuoto e l’altro con i titoli ivi presenti, oltre ai prospetti di valorizzazione degli strumenti finanziari e della gestione patrimoniale.
Quanto alla querela menzionata dalla ricorrente, la banca ha dichiarato di non aver ricevuto la notifica di alcun atto riguardante procedimenti penali. Il Collegio ne deduce che non si pone questione di litispendenza, con un passaggio argomentativo volto a escludere interferenze tra il procedimento penale e la decisione arbitrale.
Sulla richiesta relativa agli ordini di investimento, il Collegio osserva che la lettera di consistenza precisava già il decremento fiscale di euro 30.000,00 a fronte di ordini di acquisto impartiti ante mortem e contabilizzati successivamente. In sede di controdeduzioni la banca ha prodotto il modulo di conferimento ordine, il modulo di sottoscrizione riferito all’investimento in titoli e la scheda prodotto. Tale documentazione è giudicata satisfattiva della richiesta.
Poiché la documentazione è stata messa a disposizione della società, seppure con ritardo, prima del deposito del ricorso, la domanda è reputata infondata in quanto già soddisfatta. Quanto al contributo di euro 20,00, la banca ha prodotto evidenza del rimborso, sì che il Collegio pronuncia la cessazione della materia del contendere sul punto e non accoglie il ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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