Segnalazione in SIC e preavviso sufficienza raccomandata ritirata omesso avviso non impeditivo (ABF Collegio di Milano n. 2293 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di imminente segnalazione ai sistemi di informazioni creditizie costituisce un atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. e si presume conosciuto dal destinatario dal momento in cui perviene al suo indirizzo, salvo prova, da parte di questi, di essere stato senza colpa nell’impossibilità di averne notizia. L’intermediario assolve l’onere probatorio quando produce la raccomandata con avviso di ricevimento attestante il ritiro presso l’indirizzo indicato dal cliente. La violazione dell’obbligo di preavviso non integra un presupposto di legittimità della segnalazione, ma può dar luogo soltanto a tutela risarcitoria. Un ulteriore preavviso è necessario solo quando risulti provato che la morosità sia stata sanata prima della segnalazione negativa.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un mutuo fondiario, aveva ritardato il pagamento di due rate mensili. Apprendeva di essere stata segnalata negativamente nelle banche dati CRIF ed Experian e lamentava di non aver mai ricevuto il preavviso di imminente segnalazione, in violazione del Codice Deontologico. Sosteneva, inoltre, che l’intermediario non potesse avvalersi della presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c., dovendo provare l’effettiva ricezione della comunicazione da parte della destinataria.

Chiedeva quindi la cancellazione delle segnalazioni dalle banche dati. L’intermediario si costituiva evidenziando la legittimità delle segnalazioni sotto il profilo formale e sostanziale, richiamando due preavvisi inviati a mezzo raccomandata a/r, entrambi ritirati, e precisando che, essendo il finanziamento estinto a settembre 2025, le informazioni negative sarebbero divenute non più visibili decorso il termine di conservazione. Concludeva per il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio delimita anzitutto il thema decidendum. La ricorrente non contesta il presupposto sostanziale delle segnalazioni e non offre evidenze sui tempi di eventuale ripianamento dei ritardi. Resta dunque da valutare la sussistenza e la regolarità del presupposto formale, ossia il preavviso.

Richiamata la disciplina dell’art. 125 T.U.B. e i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, il Collegio ricorda che l’informativa preventiva deve precedere la prima classificazione negativa. Il Codice di condotta del 2019 e l’art. 5, comma 6, del Codice Deontologico impongono al partecipante di inviare all’interessato un preavviso circa l’imminente registrazione dei dati, consentendo l’accesso ai dati relativi al primo ritardo solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione.

Sul piano probatorio, il provvedimento di interpretazione autentica del Garante del 26 ottobre 2017 qualifica il preavviso come atto recettizio ex artt. 1334 e 1335 c.c., con l’onere per l’intermediario di dimostrare l’effettiva ricezione. La giurisprudenza dei Collegi, richiamata nel provvedimento, considera provata la ricezione quando è in atti l’avviso di ricevimento della raccomandata attestante il ritiro, la compiuta giacenza o il trasferimento di indirizzo non comunicato. Il Collegio di Coordinamento n. 3089/2012 rimette comunque la valutazione a tutti gli elementi di conoscenza offerti dagli atti.

Nel caso concreto l’intermediario produce due raccomandate a/r, del 31.01.2018 e del 12.09.2024, con avvisi di ricevimento recanti il ritiro rispettivamente in data 02.03.2018 e 25.09.2024, presso l’indirizzo corrispondente a quello indicato dalla ricorrente nel modulo di ricorso. Le comunicazioni risultano tempestive rispetto alle prime segnalazioni, in CRIF nell’agosto 2024 e in EXPERIAN nel novembre 2024. La ricorrente non ha allegato né provato di essere stata senza colpa nell’impossibilità di conoscere i preavvisi.

Il Collegio precisa che il lungo intervallo rispetto alla missiva del 2018 non è significativo in senso contrario, mancando contestazioni specifiche e mancando la prova di un ripianamento precedente, risultando i ritardi sanati solo al giugno 2025. Solo l’evidenza di una morosità sanata prima della segnalazione avrebbe imposto un ulteriore preavviso. Richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4519/23, secondo cui l’informativa ex art. 125, comma 3, T.U.B. non è presupposto di legittimità ma obbligo di trasparenza con possibili conseguenze risarcitorie, il Collegio rigetta il ricorso, non essendo peraltro richiesto alcun risarcimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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