Mutuo Fondo MCC: onere probatorio su imputazione pagamenti e restituzione differenza (ABF Collegio di Napoli n. 1057 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio arbitrale avente a oggetto la legittimità della condotta della banca nella gestione di un mutuo chirografario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI, grava sull’intermediario l’onere di dimostrare, con documentazione contabile analitica, l’avvenuta imputazione dei pagamenti ricevuti. Le dichiarazioni rese in sede di riscontro al reclamo, prive di supporto documentale, non assolvono tale onere. Ove la banca non ottemperi all’ordine istruttorio del Collegio e non produca un estratto conto con saldo progressivo e imputazione distinta di capitale, interessi, mora e spese, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla restituzione della differenza tra l’importo comunicato al Fondo per l’escussione della garanzia e il debito effettivo calcolato secondo il piano di ammortamento e le rate pagate.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di ditta individuale, stipulava con la banca un mutuo chirografario di € 28.800,00, garantito al 100% dal Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi del d.l. n. 23 del 2020 (decreto Liquidità). Il piano di ammortamento prevedeva 24 rate di preammortamento da € 33,14 e 156 rate da € 202,03 a partire dal 14 giugno 2023.
Secondo la ricorrente, i versamenti spontanei effettuati non sarebbero stati imputati a riduzione del capitale e a copertura degli interessi, né considerati nella rendicontazione finale. La banca avrebbe escusso la garanzia statale comunicando un debito quasi integrale e non aggiornato, inducendo il Fondo ad attivare il recupero tramite l’Agenzia delle Entrate. La ricorrente chiedeva quindi l’accertamento dell’illegittimità della condotta e la restituzione di € 450,72. La banca eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine di sessanta giorni dal reclamo e, nel merito, chiedeva il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. La banca aveva qualificato come reclamo la comunicazione del 23 aprile 2025, riscontrata solo il 23 giugno 2025, dopo la proposizione del ricorso. Constano però agli atti due precedenti reclami, presentati il 3 dicembre 2024 e il 15 febbraio 2025, aventi a oggetto la medesima contestazione e riscontrati rispettivamente il 24 gennaio 2025 e il 16 aprile 2025. Il termine di sessanta giorni previsto dalle Disposizioni ABF risulta dunque rispettato.
Nel merito, la banca deduceva di aver correttamente imputato i pagamenti effettuati. Tale dichiarazione, tuttavia, non era supportata da documentazione contabile. Per questo il Collegio invitava la resistente a produrre l’estratto conto con l’evidenza dei pagamenti ricevuti e della progressiva riduzione del debito, assegnando i termini per le controdeduzioni.
La documentazione prodotta non soddisfa l’ordine istruttorio. Gli allegati rappresentano prospetti teorici e dettagli parziali, privi di saldo progressivo e di imputazione analitica riferita all’intero rapporto. Non consentono di verificare la correttezza dei conteggi né di giustificare l’importo di € 28.636,08 comunicato al Fondo MCC, incongruente rispetto al debito effettivo calcolato secondo il piano di ammortamento e le rate pagate, che avrebbe dovuto essere € 28.328,07.
Su queste basi il Collegio accerta il diritto della ricorrente alla restituzione della differenza, pari a € 308,01, oltre interessi legali dalla data del reclamo. In parziale accoglimento del ricorso, dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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