Pagamenti e-wallet disconosciuti: prova SCA e onere allegazione cliente (ABF Collegio di Roma n. 3277 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento è esonerato da responsabilità per le operazioni disconosciute quando provi che esse sono state autenticate, correttamente registrate e contabilizzate e che non hanno subito conseguenze di malfunzionamenti, ai sensi dell’art. 10, d.lgs. n. 11/2010 nel testo applicabile ratione temporis. L’autenticazione forte del cliente (SCA) è integrata quando l’abilitazione del wallet sul device avvenga mediante accesso all’app della banca con credenziali e tokenizzazione della carta tramite notifica OTP sul telefono, con contestuale invio di sms alert. Sul piano dell’onere probatorio, grava sull’utente un onere di allegazione delle circostanze che offrano, al minimo, un’attendibile ipotesi alternativa rispetto a quella dell’utilizzo imputabile al titolare. Le allegazioni lacunose o contraddittorie del ricorrente consentono al Collegio di desumere il proprio convincimento sulla colpa grave.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver scoperto, accedendo al proprio home banking, l’esecuzione di sei pagamenti presso un centro scommesse, effettuati il 14.02.2025 per un importo complessivo di € 600,00. Chiede pertanto il rimborso di quanto asseritamente sottrattogli da ignoti.
L’intermediario si costituisce e chiede il rigetto del ricorso. Sostiene che le operazioni sono state eseguite tramite wallet, sistema che richiede il solo utilizzo dello smartphone certificato, che il ricorrente dichiara di aver smarrito successivamente ai pagamenti disconosciuti. Il wallet sarebbe stato abilitato mediante autorizzazione forte conforme alla SCA, e i pagamenti avrebbero richiesto l’inserimento di nome utente e password.
La motivazione del Collegio
Il Collegio di Roma respinge il ricorso. La prima questione riguarda l’individuazione della disciplina applicabile: le operazioni contestate ricadono nella vigenza temporale del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017, che ha recepito la PSD2 (Direttiva 2015/2366/UE).
Sul piano del riparto probatorio, l’art. 10, d.lgs. n. 11/2010 pone in capo al prestatore di servizi l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata. Il Collegio verifica tale prova con specifico riguardo al profilo della SCA: dalla documentazione prodotta dall’intermediario emerge che le operazioni sono state disposte tramite wallet abilitato, in data 14.02.2025, sul device del ricorrente mediante accesso all’app della banca — che richiede le credenziali — e tokenizzazione della carta tramite notifica mobile token OTP inviata sullo smartphone. È presente in atti la prova dell’sms alert inviato in corrispondenza dell’attivazione del wallet.
Le operazioni, eseguite tramite POS con wallet in modalità contactless e con token di pagamento generato per la carta specifica, sono state disposte mediante digitazione di nome utente e password. Il sistema, conclude il Collegio, può dirsi compliant alla SCA prescritta.
La normativa impone peraltro al prestatore di dimostrare che l’utente abbia agito con dolo o colpa grave o mediante comportamento fraudolento. Il Collegio rileva però che il ricorrente non ha fornito, né in sede di denuncia né in sede di ricorso, elementi utili per ricostruire la dinamica della frode. Non ha adempiuto l’onere di allegare elementi utili a provare che l’operazione sia stata realmente fraudolenta, secondo il principio espresso da Coll. Roma, decisione n. 299/2020: all’utente è richiesto un onere di allegazione delle circostanze che offrano una attendibile ipotesi alternativa rispetto a quella dell’utilizzo imputabile al titolare, come precisato da Coll. Roma, decisione n. 10723/2019.
Sul punto il Collegio sottolinea anche una contraddizione: in denuncia lo smartphone risulta smarrito «in data e luogo sconosciuti», mentre nel ricorso lo smarrimento è collocato «successivamente all’operazione truffaldina». La ricostruzione del ricorrente è quindi lacunosa e contraddittoria, elemento dal quale il Collegio può trarre il convincimento sulla colpa grave, insieme ad altre circostanze, quando l’intermediario abbia offerto la prova dell’autenticazione (cfr. Coll. Roma, decisione n. 1833/2025). Alla luce del comportamento tenuto nella vicenda, il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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