Mutuo in franchi svizzeri: competenza sul conteggio estintivo e nullità doppia conversione (ABF Collegio di Bologna n. 246 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di mutuo indicizzato in franchi svizzeri, ai fini della competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario rileva la causa petendi del ricorso: ove il ricorrente contesti le modalità di calcolo applicate dall’intermediario nella predisposizione del conteggio estintivo, il referente temporale va individuato nel momento in cui quel conteggio è stato elaborato, anche se il contratto risale a data anteriore al limite di cognizione. La relativa domanda è pertanto ammissibile. Nel merito, la clausola che impone il meccanismo della doppia conversione del capitale residuo, enunciata in modo equivoco e fuorviante, viola le regole di trasparenza, correttezza ed equità e contrasta con la Direttiva 93/13/CEE, recepita nel Codice del Consumo. Ne deriva una nullità parziale ex officio ai sensi dell’art. 36 c. cons., che non travolge l’intero contratto e impone di applicare la norma dispositiva derogata: il capitale residuo si calcola come differenza tra la somma mutuata e le quote già restituite, senza la duplice conversione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel giugno 2008 un mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero. Dopo la stipula, l’analisi di un consulente finanziario evidenziava la complessità delle clausole contrattuali, con un articolato calcolo di indicizzazione dall’euro al franco svizzero e la determinazione di conguagli semestrali. Nel novembre 2024 il ricorrente chiedeva all’intermediario, via posta elettronica certificata, l’applicazione della clausola di conversione prevista dall’art. 7bis del contratto, per passare dal tasso riferito al franco svizzero a quello riferito all’euro. La banca quantificava una rivalutazione da aggiungere al capitale residuo, con un totale sensibilmente superiore al debito. Respinto il reclamo, il ricorrente adiva l’ABF chiedendo la nullità delle clausole sul calcolo degli interessi e sul debito residuo in caso di estinzione anticipata e di conversione.
L’intermediario eccepiva l’incompetenza ratione temporis del Collegio, sostenendo che le doglianze riguardavano vizi genetici di un contratto anteriore al termine iniziale di competenza dell’Arbitro, e che nel caso concreto non si era verificata l’estinzione anticipata del finanziamento. Nel merito, difendeva la correttezza del meccanismo contrattuale e dell’informativa prestata.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità, richiamando le Disposizioni ABF in vigore dal 1° ottobre 2022, secondo cui non possono essere sottoposte all’Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso. Sul punto la giurisprudenza arbitrale, a partire dalla decisione n. 5674/2013 del Collegio di Coordinamento, distingue tra vizi genetici dell’atto, che fondano l’incompetenza temporale, ed effetti del negozio prodottisi nel periodo rilevante, che radicano invece la competenza.
Il Collegio richiama poi la decisione n. 11407/2024 del Collegio di Coordinamento, che ha escluso l’accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto anteriore al limite di cognizione. Rileva tuttavia che i Collegi, anche dopo tale pronuncia, hanno ritenuto ammissibile la contestazione dei conteggi estintivi di mutui indicizzati in franchi svizzeri elaborati nel periodo di competenza, ancorando il referente temporale al momento della predisposizione del conteggio da parte dell’intermediario.
Nel caso di specie il conteggio rilasciato dalla banca per valutare la domanda di conversione risulta calcolato nel novembre 2024, dunque entro il periodo di competenza. Il Collegio ritiene pertanto di pronunciarsi solo sulla legittimità delle modalità di calcolo del capitale residuo da rimborsare in caso di estinzione anticipata, lasciando fuori il vaglio sui vizi genetici del contratto.
Nel merito, il Collegio richiama le pronunce dei Collegi di Napoli e di Milano su clausole di tenore analogo, che ne hanno sancito la nullità perché il meccanismo di doppia conversione, enunciato in modo equivoco e fuorviante, contravviene alle regole di trasparenza, correttezza ed equità. Il percorso argomentativo muove dalla Direttiva 93/13/CEE e dall’insegnamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ribadito da Cass. 8 agosto 2011, n. 17351: dalla violazione del principio di trasparenza discende la valutazione in termini di abusività della clausola, dichiarabile ex officio ai sensi dell’art. 36 c. cons..
Il Collegio precisa che si tratta di nullità parziale, che non travolge l’intero contratto e impone l’applicazione della norma dispositiva derogata, secondo la decisione n. 5866/2015 del Collegio di Coordinamento. L’intermediario dovrà quindi calcolare il capitale residuo come differenza tra la somma mutuata e le quote già restituite, senza praticare la duplice conversione. Il Collegio dà conto dei contrastanti orientamenti della giurisprudenza civile e amministrativa, ma sceglie di valorizzare le esigenze di chiarezza e trasparenza, accogliendo il ricorso nei sensi di cui in motivazione e disponendo il rimborso delle spese in favore del ricorrente e il contributo alla Banca d’Italia.
Nota della Redazione
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