Truffa finto operatore e bonifici istantanei concorso di colpa cliente e banca (ABF Collegio di Bologna n. 930 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
I pagamenti disposti personalmente dal titolare dello strumento, ancorché indotti da raggiro, non costituiscono operazioni non autorizzate ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 11/2010, poiché la coartazione della volontà opera a monte dell’esecuzione e il consenso del pagatore resta dirimente. Non sussiste quindi la responsabilità oggettiva del prestatore di servizi di pagamento. Tuttavia, ove ricorrano gli indici di anomalia del DM 112/2007, applicabili a ogni trasferimento di denaro online, l’intermediario che non attivi il blocco automatico risponde in concorso di colpa con il cliente. La restituzione è determinata equitativamente, valutata in concreto la gravità della colpa del ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente riceveva notizia di un pagamento preautorizzato non riconosciuto e contattava un numero di telefono mobile. L’interlocutore, sedicente operatore dell’intermediario, si faceva fornire i dati anagrafici e il numero della carta di credito e lo induceva a trasferire denaro su un conto fittizio. Durante la conversazione venivano eseguiti bonifici istantanei per complessivi € 13.700; il giorno seguente il ricorrente eseguiva personalmente un ulteriore bonifico di € 6.000, poi bloccato dopo la denuncia ai Carabinieri.

Esperito senza esito il reclamo, il ricorrente chiedeva all’Arbitro la restituzione delle somme addebitate. L’intermediario eccepiva che tutte le operazioni erano state autenticate e autorizzate personalmente dal cliente, senza anomalie rilevabili, e concludeva per il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama il quadro normativo del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. Rileva anzitutto che le operazioni risultano poste in essere dallo stesso ricorrente: nel ricorso egli afferma di essere stato indotto con l’inganno ad autorizzare operazioni apparentemente finalizzate alla messa in sicurezza del conto, versione confermata nelle repliche e già nel reclamo, ove parlava di esecuzione personale dei bonifici sotto forte pressione emotiva.

Secondo l’orientamento condiviso tra i Collegi (Coll. Milano 115/2023; Coll. Bologna 11161/2022 e 273/2023), quando la coartazione della volontà avviene a monte dell’esecuzione, portata a termine direttamente dal cliente, non trovano applicazione le disposizioni sui pagamenti non autorizzati. Tali sono, ex art. 5 d.lgs. n. 11/2010, solo quelli effettuati senza il consenso del pagatore. Il principio è ribadito dal Collegio di Coordinamento con decisione 8671/2024, che richiama la sentenza della Corte di Giustizia del 2 settembre 2021, causa C-337/20.

Il Collegio sottolinea l’esito aberrante di una lettura contraria: si dovrebbero imputare all’intermediario incolpevole tutti i vizi del consenso, dal dolo all’errore ex art. 1429 c.c. fino alla violenza. Richiama inoltre Coll. Roma 1907/2021 e la propria dec. 7966/2024: il previo consenso autorizzativo esclude la natura indebita del pagamento e l’obbligo restitutorio. Il comportamento del ricorrente è poi gravemente negligente, avendo fornito i dati della carta e non producendo lo screenshot delle chiamate (Coll. Bologna 7575/2023 e 4861/2023).

Il Collegio ravvisa tuttavia, per la terza operazione, l’indice di anomalia dell’art. 8, lett. a), punto 2), DM 112/2007: tre bonifici lo stesso giorno verso il medesimo beneficiario. L’intermediario avrebbe dovuto attivare il blocco automatico (Coll. di Coordinamento 24366/2019). Il verificarsi degli indici non impone però la restituzione totale, dovendosi valutare in concreto la colpa specifica del cliente. Considerato il grado molto elevato di colpa, trattandosi di truffa non particolarmente sofisticata, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto equitativamente al 20% della somma, pari a € 2.740, oltre interessi dal reclamo. Esclusa la franchigia ex art. 12 d.lgs. n. 11/2010, per trattarsi di concorso di colpa (Coll. Bologna 4885/2024 e 3105/2023; Coll. Milano 2769/2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1429 c.c.

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